Dipendenza da causa di servizio accertabile prima della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 300 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui il dipendente, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001 ha unificato le procedure di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, sicché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche per la successiva richiesta del trattamento pensionistico. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura endoprocedimentale ed è privo di lesività immediata, con conseguente irrilevanza dell’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Il giudice, ove il parere del CTU sia compiutamente svolto e logicamente coerente, non ha ragione di discostarsene.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale medico in servizio, ha impugnato davanti alla Corte dei conti il D.M. n. 451 del 18 febbraio 2022 del Ministero della Difesa e la successiva nota del 9 dicembre 2022, con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio di due patologie diagnosticate in sede medico-legale: una pansinusite cronica bilaterale e una gastrite eritematosa corpale.
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento di tale dipendenza ai fini futuri del trattamento pensionistico di privilegio, illustrando gli incarichi svolti e producendo documentazione medica, e ha sollecitato una CTU. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale, chiedendo l’integrazione del contraddittorio verso il Comitato di verifica e il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, fondata sull’assenza di un interesse concreto e attuale, perché il ricorrente chiede un mero accertamento prima della maturazione dei requisiti pensionistici. La questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza contabile: la Sezione I centrale d’appello, sentenza n. 171 del 18 febbraio 2015, su una vicenda assimilabile, ha escluso il difetto di previa pronuncia pensionistica quando esista un provvedimento espresso di diniego di dipendenza da causa di servizio, che fa stato anche ai fini della pensione privilegiata.
Il fondamento è nell’unificazione delle procedure per equo indennizzo e pensione privilegiata operata dal d.P.R. n. 461 del 2001: il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è ora accertamento definitivo in entrambe le sedi. L’orientamento è confermato da plurime pronunce delle sezioni regionali e, da ultimo, dalle Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2023/QM/Pres, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, dinanzi al diniego amministrativo, domandi il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione.
La soluzione assicura piena tutela dei diritti previdenziali, consentendo di conseguire il trattamento in tempi più ravvicinati alla cessazione dal servizio. L’eccezione è dunque respinta. È rigettata anche la richiesta di integrazione del contraddittorio con il Comitato di verifica, il cui parere ha natura endoprocedimentale e difetta di lesività immediata.
Nel merito il giudice aderisce alle risultanze della CTU, il cui parere è compiutamente svolto e coerente sul piano logico-scientifico. Il consulente ha ricondotto la patologia otorinolaringoiatrica al servizio quale conditio sine qua non, quantomeno concausale, ascrivendola all’8ª categoria della tabella A ai fini dell’equo indennizzo e del diritto futuro a pensione privilegiata; ha invece escluso la dipendenza della patologia gastrica, imputabile a condizioni costituzionali preesistenti e a fattori endogeni e di stile di vita.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: si accerta la dipendenza da causa di servizio della sola patologia sinusale, con la indicata ascrivibilità tabellare, mentre è esclusa quella della infermità gastrica. Il Ministero della Difesa è condannato alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.