Improcedibile l’appello del pensionato non comparso due volte in udienza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 17 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pensionistica, l’appello proposto dall’appellante che non compaia all’udienza di discussione è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se la parte resti assente anche alla successiva udienza di rinvio, ritualmente comunicata dalla segreteria. La sanzione processuale prevista dall’art. 196 c.g.c. presuppone la sola duplice mancata comparizione e opera automaticamente, a prescindere dall’esame del merito. Il rinvio disposto con ordinanza a verbale e comunicato a mezzo posta elettronica certificata rende la seconda assenza idonea a integrare la fattispecie, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Un appartenente alla Guardia di Finanza, cessato dal servizio e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva rigettato il ricorso volto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’appellante contestava l’aliquota applicata dall’INPS e la misura del coefficiente di rendimento, invocando le pronunce delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021 e n. 12/2021.

L’Istituto previdenziale appellato non si è costituito in giudizio. Il Presidente, constatata l’assenza del difensore dell’appellante all’udienza del 21 settembre 2023, ha disposto rinvio all’udienza del 18 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con ordinanza a verbale comunicata a mezzo posta elettronica certificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare, senza esaminare il merito della pretesa pensionistica. La norma di riferimento è l’art. 196 c.g.c., che prevede il rinvio ad altra udienza quando l’appellante non compaia alla discussione e, in caso di persistente assenza, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, da pronunciarsi anche d’ufficio.

La Corte verifica in concreto il verificarsi delle condizioni applicative della disposizione. Risulta acclarata, da un lato, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza del 18 gennaio 2024; dall’altro, l’assenza già registrata all’udienza del 21 settembre 2023, nella quale il giudizio era stato rinviato con ordinanza a verbale poi ritualmente comunicata alla parte assente mediante posta elettronica certificata.

Il duplice requisito richiesto dalla norma — assenza alla prima udienza e assenza alla nuova udienza — è quindi integrato. La comunicazione del rinvio eseguita dalla segreteria esclude ogni ipotesi di difetto di conoscenza dell’udienza successiva e rende operativa la sanzione processuale.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità dell’atto di impugnazione, che chiude il giudizio in rito e impedisce ogni valutazione nel merito della questione sulle quote pensionistiche. La conclusione in rito giustifica la compensazione delle spese, delle quali nulla è disposto.

Il principio applicato conferma la natura automatica dell’improcedibilità prevista dall’art. 196 c.g.c.: essa non richiede valutazioni discrezionali, ma si fonda su un dato oggettivo, la doppia assenza dell’appellante, sufficiente a determinare la definizione del gravame senza esame delle doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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