Giurisdizione contabile limitata alla pensione, escluso il trattamento di fine servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 68 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica a carico dello Stato la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva e comprende le controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione. Restano invece estranee a tale ambito le domande concernenti il trattamento di fine servizio — indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR — che, non essendo funzionali al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ai fini del computo dei servizi di pre-ruolo svolti in qualità di docente, non si applicano gli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994, contenuti nella sezione dedicata al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ma l’art. 11 del d.p.r. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 598 d.lgs. n. 297/1994, che impone il computo dei servizi per l’effettiva durata retribuita e non come anno intero.
Il Fatto
Un docente di scuola secondaria superiore, dopo essere stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica permanente, otteneva dall’Inps una pensione diretta di inabilità calcolata con il sistema contributivo. Il ricorrente contestava il provvedimento nella parte in cui ometteva il computo dei numerosi periodi di servizio non di ruolo prestati in pre-ruolo e del periodo di leva obbligatoria.
Dopo un ricorso amministrativo e un ricorso al Tribunale di Teramo, che con sentenza n. 368/2023 del 5 luglio 2023 aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, il docente adiva la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, chiedendo l’annullamento dell’atto Inps, l’ordine di computo dei periodi e la condanna al pagamento delle differenze, oltre alla liquidazione del trattamento di fine servizio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice contabile accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Istituto con riferimento alla domanda relativa al trattamento di fine servizio. L’art. 1, comma 2, c.g.c. devolve alla Corte i giudizi in materia pensionistica e l’art. 62 r.d. n. 1214/1934 fonda la giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni a carico dello Stato.
Richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 11849/2016, la Corte ribadisce che restano fuori da questo ambito le controversie relative al trattamento di fine rapporto, in qualunque sua declinazione, poiché non attengono al rapporto pensionistico. La materia appartiene dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, da individuarsi nel giudice del rapporto di lavoro.
Il giudice osserva inoltre che la sentenza del Tribunale di Teramo è stata impugnata dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, con giudizio pendente, il che esclude allo stato la necessità di sollevare d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.
Nel merito, con riferimento al servizio di leva, il ricorrente ha rinunciato alla domanda in udienza; il giudice dichiara pertanto la cessata materia del contendere, venendo meno il potere-dovere di pronunciare (richiamata Sez. Sicilia, sent. 604/2022). Quanto ai periodi di pre-ruolo, l’Inps ha riconosciuto nelle more tutti i periodi indicati, con riliquidazione della pensione: sotto tale profilo va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Residua la domanda di computo dei medesimi periodi come anno intero. La Corte la respinge. La disciplina invocata dagli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994 è contenuta nella sezione dedicata al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera e non include il trattamento di quiescenza; trattandosi di norme eccezionali, non possono essere applicate in via estensiva o analogica. L’art. 598 d.lgs. n. 297/1994 rinvia, per la determinazione del trattamento di quiescenza, al d.p.r. n. 1092/1973, il cui art. 11 prevede il computo per il periodo effettivamente retribuito. L’operato dell’Istituto è quindi corretto. Assorbita la richiesta di CTU; spese integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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