Inammissibile il conto di riscossione che indica gli incassi POS come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 206 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, è inammissibile quando nella sezione “versamento in tesoreria” siano indicate, in luogo dei versamenti, le riscossioni effettuate tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche non costituisce una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dello “scarico” e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La riscossione mediante POS rientra nella nozione ampia di “maneggio di denaro” e non esclude l’obbligo di resa del conto; il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio e impone un nuovo deposito.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 reso da un agente contabile incaricato della riscossione della TARI per conto di un comune. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto era stato strutturato in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, risultando privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS. Ha quindi concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità e, in subordine, per l’irregolarità del conto e l’obbligo di ripresentazione, con ulteriore richiesta di rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile ha resistito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditatesul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha invocato la buona fede, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo di dichiarare la regolarità sostanziale della gestione e il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto predisposti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo. Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, fondata sull’equazione tra “carico” e “scarico”: il primo genera il debito dell’agente verso l’erario, il secondo lo estingue.
Il Collegio affronta poi, in via preliminare, la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, si afferma che l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite soggetti terzi, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.
Su questa base il conto in esame risulta non correttamente strutturato. L’indicazione delle riscossioni POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale che priva il conto di un elemento essenziale. Non si tratta di una semplice imprecisione formale: l’errata classificazione rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
La Corte richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, sicché l’atto non può essere qualificato rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il conto incompleto determina quindi l’inammissibilità del giudizio, perché la carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost. Il Collegio dichiara inammissibile il giudizio e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito, con necessità di un nuovo deposito del conto.
Nota della Redazione
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