Responsabilità dei vertici provinciali: rifiuto della transazione parziale e scelta di appellare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 215 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto di una proposta transattiva non integra colpa grave quando l’accordo proposto non definisca l’intera vicenda contenziosa, ma si limiti a comporre una sola delle controversie pendenti, lasciando espressamente aperte le ulteriori pretese della controparte. La scelta di proporre appello avverso una sentenza di condanna, assunta dal vertice dell’ente locale nei termini di impugnazione e previa acquisizione di pareri legali, costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa e non è qualificabile come temeraria ex ante, restando esclusa la responsabilità erariale in assenza di dolo o colpa grave. Parimenti esente da censure è l’immediata esecuzione delle statuizioni civili immediatamente esecutive, che anzi realizza la condizione per la restituzione del bene e impedisce l’insorgere di ulteriori pretese creditorie.
Il Fatto
La controversia trae origine da un contratto di locazione stipulato da una Provincia per un immobile destinato a ospitare uffici, rivelatosi strutturalmente inidoneo e oggetto di onerosi lavori. Dopo il recesso anticipato comunicato dall’ente e il rifiuto dei proprietari di accettare la riconsegna, la vicenda sfocia in un contenzioso civile con condanna dell’amministrazione conduttrice al risarcimento dei danni e al pagamento dei canoni.
La Procura regionale conveniva in giudizio due presidenti succedutisi alla guida dell’ente, contestando loro pro quota un danno erariale derivante dalla soccombenza. Il primo per non avere aderito a una proposta transattiva, il secondo per avere proposto appello avverso la sentenza civile di primo grado e per avere disposto la liquidazione delle somme riconosciute. Il giudice di prime cure respingeva la domanda per entrambi; la Procura interponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del gravame, ritenendole infondate. Il requisito di specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico: l’impugnazione è a critica libera e richiede soltanto che siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono la decisione impugnata. Esclusa anche la violazione dell’art. 193, comma 1, c.g.c., non configurandosi una domanda nuova ma una mera riduzione, in via subordinata, dell’importo originario.
Nel merito, la Corte conferma il rigetto relativo alla posizione del primo presidente. Il contenuto letterale della bozza di transazione, mai formalizzata, riservava espressamente ai proprietari la pretesa economica relativa al ripristino della funzionalità dei locali, limitandosi a definire la sola controversia sui canoni pregressi. L’accordo, se sottoscritto, non avrebbe quindi fatto venir meno l’obbligo di corrispondere il canone, né avrebbe impedito il legittimo rifiuto dei proprietari di accettare la riconsegna prima della rimessione in pristino.
Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte rileva che non risulta provato che il presidente fosse stato informato tempestivamente e per iscritto dell’opportunità di aderire alla proposta. Il supplemento istruttorio esperito non ha portato al riscontro di documenti informativi indirizzati ai vertici politici, e la nota dell’Avvocatura era diretta ai dirigenti di settore, solo per conoscenza al presidente. Nulla aggiunge la richiesta di affidare il patrocinio a un legale esterno. Del tutto indimostrato è poi l’occultamento alla Giunta delle interlocuzioni intercorse.
Quanto alla posizione del secondo presidente, la scelta di proporre appello rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, fondata su valutazioni ex ante non irragionevoli e su pareri legali che non ne escludevano margini di esito positivo. L’immediata corresponsione delle somme liquidate in primo grado costituisce doverosa esecuzione di statuizioni immediatamente esecutive e ha anzi realizzato la condizione per la restituzione dei beni, impedendo ulteriori pretese. Il danno è indimostrato: il riconoscimento del debito fuori bilancio è riferito in via esclusiva all’esecuzione della sentenza civile di primo grado.
L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado e liquidazione delle spese di giudizio a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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