Inammissibile il parere sui contributi consortili richiesti da consorzio in liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 260 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, può avere ad oggetto esclusivamente questioni di carattere generale e astratto riconducibili alla materia della contabilità pubblica. È oggettivamente inammissibile, per possibili interferenze con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti e di altra magistratura, la richiesta di parere che, prospettando le caratteristiche salienti di un caso di specie, solleciti un avallo preventivo di legittimità su scelte operative ricadenti nell’esclusiva competenza dell’Ente e suscettibili di valutazione dinanzi a plurimi plessi giurisdizionali. In presenza di un quesito che si presta a interferire con l’attività del liquidatore di un organismo partecipato e con possibili approfondimenti sulle cause della liquidazione, potenzialmente oggetto di azione giudiziaria, la Sezione non può pronunciarsi nel merito.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, una richiesta di parere in materia di contributi consortili dovuti al Consorzio di bacino in liquidazione, costituito ex art. 31 d.lgs. n. 267/2000. L’Ente ha rappresentato di partecipare al Consorzio, posto in liquidazione per la gestione dei rifiuti dal 2019 e, dal 30 aprile 2024, anche per la gestione ordinaria, di non aver più tratto alcuna utilità dalle attività consortili e di non aver proceduto, dal 2019, ad alcun pagamento dei contributi imputati.
Il quesito chiede se, alla luce dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 e della giurisprudenza contabile, il Comune possa riconoscere e porre a carico del proprio bilancio i contributi annuali richiesti dal Consorzio per periodi in cui non ha tratto alcuna utilità concreta ed effettiva, in assenza di prospettive di continuità o risanamento.
La Motivazione della Corte
Verificata l’ammissibilità soggettiva, la Sezione esamina quella oggettiva. Per consolidato orientamento, la funzione consultiva deve trattare ambiti e oggetti di carattere contabile, generali e astratti, non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già adottati e non può interferire con le funzioni di controllo o giurisdizionali della stessa Corte o di altri plessi.
Il Collegio richiama Sezione delle Autonomie n. 3/2014/QUIMIG: la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica, quando i profili contabili non siano preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche. Solo le richieste preordinate a ottenere l’esame di questioni in astratto e su temi generali costituiscono valido presupposto della funzione consultiva, restando esclusa qualsiasi forma di co-amministrazione.
Il quesito, per come formulato, fa specifico riferimento a un’ipotesi di mancata contribuzione da parte dell’Ente, che pure potrebbe essersi vincolato aderendo al Consorzio e sottoscrivendo gli atti relativi, e si presta a interferenze con l’attività del liquidatore e con possibili approfondimenti sulle cause della liquidazione dell’organismo partecipato, tutte situazioni potenzialmente oggetto di azione giudiziaria.
La Sezione ricorda inoltre che la Corte dei conti ha giurisdizione anche sulle condotte foriere di responsabilità erariale poste in essere da dipendenti di un consorzio fra comuni, istituito ai sensi dell’art. 31 del TUEL, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Una pronuncia nel merito in sede consultiva potrebbe condizionare l’attività amministrativa attraverso un coinvolgimento diretto della magistratura contabile, incompatibile con la sua posizione di terzietà.
Ferma restando l’inammissibilità, il Collegio osserva che spetta all’Amministrazione, che dispone delle informazioni necessarie, trovare la soluzione al caso concreto muovendosi all’interno delle coordinate giurisprudenziali applicabili. La richiesta è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile, in quanto sollecita un avallo preventivo di legittimità su scelte operative dell’Ente produttive di effetti suscettibili di valutazione dinanzi a più giurisdizioni.
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Nota della Redazione
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