Conto giudiziale partecipazioni: criterio patrimonio netto e non discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 427 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione è irregolare quando omette la scritturazione di una partecipazione dell’ente e quando valuta le quote al valore nominale anziché al patrimonio netto, dovendo i conti del consegnatario rappresentare la situazione reale dei titoli in armonia con il criterio utilizzato nel bilancio dell’ente. Il giudizio di conto ha ad oggetto non solo le azioni ma tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo, con esclusione dei soli titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto o affidati in custodia. La mancanza di un formale atto di nomina non integra irregolarità, spettando al Sindaco la veste di agente contabile in assenza di delega a dirigenti. In pendenza di giudizio non è ammessa la sostituzione del conto originariamente depositato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune, per il periodo di gestione 01.01.2021-31.12.2021. Il magistrato istruttore, con relazione, ha sottoposto il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., rilevando discordanze contabili e carenze nella scritturazione.
L’Amministrazione ha depositato una relazione accompagnatoria e un nuovo modello ricompilato, chiedendo l’ammissione a discarico dell’agente e sostenendo la natura meramente formale delle irregolarità, per l’assenza di ammanchi e per l’inesistenza di un pregiudizio per l’ente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esclude che il nuovo modello depositato in data 20 novembre 2025 possa formare oggetto di valutazione. Non è ammissibile la sostituzione, in corso di causa, del conto con cui l’agente si è costituito ai sensi dell’art. 140 c.g.c. con un documento di contenuto diverso. La ricompilazione in pendenza di giudizio non è consentita fuori dai casi previsti dal codice di giustizia contabile. Il giudizio prosegue, quindi, sul conto originario.
Nel merito, la Corte ritiene infondata la contestazione sulla mancanza di un formale provvedimento di nomina. È principio consolidato che il consegnatario dei titoli va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica ed esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista. In assenza di delega a dirigenti, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.
Il conto è invece irregolare sotto due profili. Quanto all’omessa indicazione del valore di una partecipazione societaria, i titoli partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL e, come principio di rango costituzionale, a tutti gli enti ricompresi nel perimetro della giurisdizione contabile. La rappresentazione parziale dei titoli partecipativi non consente la chiara rappresentazione della gestione e integra evidente irregolarità.
Quanto al secondo profilo, il principio contabile 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, utilizzato per il Conto del Patrimonio, è applicabile anche al conto giudiziale. L’art. 29 R.D. 827/1924 impone di rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso una consistenza immutata esercizio dopo esercizio e disallineata dallo stato patrimoniale. Il criterio di iscrizione al patrimonio netto è oggi positivizzato ed esclude la valutazione al valore nominale.
Sulla relazione dell’organo interno, la Corte precisa che essa dovrebbe dar conto dell’attività di verifica svolta. La mancata trasmissione di una relazione con tali contenuti non è però irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico; nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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