Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per anzianità maturata al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 67 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Il medesimo criterio si applica al personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il giudice contabile è tenuto a conformarsi ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite. In mancanza di modifica delle conclusioni dei ricorrenti, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dovendosi invece pronunciare sentenza di accertamento del diritto, che lascia integra la verifica sull’esatto adempimento dell’istituto previdenziale.

Il Fatto

Quattro ricorrenti, già dipendenti della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, titolari di trattamenti pensionistici liquidati con il sistema misto, hanno chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione con applicazione dei benefici dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto non ha riscontrato le istanze, formando il silenzio rifiuto.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo con l’aliquota di rendimento del 2,44%, invocando le sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Costituendosi, l’INPS ha riferito di aver già riliquidato tre posizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere; per il quarto ricorrente ha sostenuto di essere mero ordinatore secondario di spesa, spettando il provvedimento all’amministrazione di appartenenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto la richiesta di rinvio avanzata da uno dei ricorrenti. La ritiene superflua: è più favorevole pronunciare sentenza di accertamento del diritto, lasciando intatta la possibilità di verificare l’esatto adempimento dell’INPS dopo la rideterminazione del decreto da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Quanto alla cessazione della materia del contendere, il giudice osserva che, in assenza di modifica delle conclusioni dei ricorrenti, essa non può essere dichiarata. Pur riconoscendo che l’operato dell’INPS merita conferma, la pronuncia deve restare di accertamento, così da preservare il controllo sull’adempimento.

Il nucleo della decisione è il contrasto interpretativo sull’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, risolto dalle Sezioni Riunite. Il primo principio stabilisce che la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, per chi aveva un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni. Il secondo principio applica la medesima aliquota a chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni.

Il giudice dichiara di doversi conformare a tali principi, non avendo argomenti nuovi in diritto. Ricorda che l’INPS ha adottato le circolari n. 107/2021 e n. 199/2021 per conformarsi e riliquidare le pensioni dei soggetti aventi i requisiti indicati.

In accoglimento dei ricorsi, viene affermato il diritto di ciascun ricorrente alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44% annuo prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati dalle SS.RR. n. 10/QM/2002. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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