Concessionario privato, diniego di discarico e riscossione non diligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 72 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il diniego di discarico è legittimo quando il concessionario non provi di aver svolto un’attività di riscossione diligente, tempestiva e idonea a evitare la prescrizione del credito. L’attività tardiva, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, non accompagnata da verifiche patrimoniali tempestive né da atti interruttivi della prescrizione, integra i presupposti dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La mancata notifica delle cartelle nei termini configura autonomo motivo di perdita del diritto al discarico. Il quantum dovuto dall’agente della riscossione, in caso di rigetto del ricorso, resta pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non operando la riduzione prevista per la definizione agevolata.

Il Fatto

La società concessionaria era incaricata della riscossione dei crediti di un ente locale. A seguito di verifica su 142 partite, l’ente adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse, tra cui quello oggetto del giudizio.

La concessionaria impugnava i dinieghi davanti alla Corte dei conti, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, richiamando la normativa derogatoria in materia di riscossione. Nel corso del giudizio intervenivano due pronunce della Corte costituzionale, che dichiaravano non applicabile alla fattispecie tale normativa derogatoria e applicabile, invece, la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente i principi già affermati con la propria precedente decisione sul medesimo contenzioso. Il giudizio non è demolitorio del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili.

Nonostante il riconoscimento del ragionevole affidamento della concessionaria circa la normativa applicabile, resta necessario verificare i presupposti sostanziali del discarico. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire.

La documentazione prodotta evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause nella sequenza procedimentale e con effetti sulla prescrizione. Non risulta provata la notifica di alcune cartelle; per altre, le intimazioni di pagamento sono state notificate a distanza superiore al termine prescrizionale; le verifiche patrimoniali sono intervenute tardivamente; al preavviso di fermo non ha fatto seguito l’iscrizione della misura.

Integrato il presupposto dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, sussiste anche l’autonomo motivo della mancata notifica della cartella oltre il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999. Non constano recuperi, neppure parziali, né interlocuzioni documentate con l’ente. La sopravvenuta rottamazione dei crediti è irrilevante, essendo già gravemente pregiudicata la possibilità di un esito positivo.

Quanto al quantum, le eccezioni della concessionaria sono infondate. La riduzione a un ottavo prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 opera solo in caso di definizione agevolata entro novanta giorni. In caso di proposizione e rigetto del ricorso, anche in ragione del difetto di collaborazione con l’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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