Diniego di discarico e riscossione disordinata: confermato il terzo dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 71 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico non è un’azione demolitoria dell’atto, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto. Il diniego è legittimo quando il concessionario non prova di aver svolto un’attività di riscossione diligente e idonea, essendo l’inesigibilità riconducibile alla sua condotta negligente, che integra la fattispecie di perdita del diritto al discarico prevista dall’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. In caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese, non essendo più applicabile la riduzione a un ottavo prevista per la definizione agevolata tempestiva.

Il Fatto

Il Comune aveva affidato al concessionario la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su numerose partite, ritenute insoddisfacenti le risposte ricevute, l’ente locale adottò una serie di provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. Il concessionario impugnò tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando sia i vizi del procedimento sia, nel merito, l’esistenza stessa del potere di controllo dell’ente, invocando le disposizioni della legge finanziaria per il 2015 sul cosiddetto scalare inverso.

La vicenda è stata interessata da due pronunce della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi escluse l’applicabilità di quelle disposizioni a una società come la ricorrente, riconducendola alla disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 fu dichiarata illegittima la retroattività estesa ai concessionari privati. Riassunto il giudizio, la Sezione è stata chiamata a valutare nel merito la fondatezza di un diniego relativo a un singolo carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio contabile a istanza di parte. Promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., esso non costituisce un’azione di annullamento del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza o infondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano, dunque, solo nella misura in cui incidono su quel diritto.

Nel merito, la Sezione osserva che la documentazione prodotta dal concessionario delinea un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, composta da atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo, risultata scarsamente efficace. Le verifiche patrimoniali sono state effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; al preavviso di fermo non ha fatto seguito la tempestiva iscrizione della misura; tra gli avvisi di intimazione è trascorso un arco temporale superiore al termine prescrizionale della pretesa esattoriale. Non emergono atti idonei e tempestivi a tutelare il credito dell’ente.

Da qui la conclusione: il concessionario non ha provato la sussistenza dei presupposti per poter utilmente proseguire la riscossione. Si configura quindi la fattispecie dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La Sezione ravvisa un ulteriore e autonomo motivo di perdita del discarico nella notifica delle cartelle oltre il termine previsto dall’art. 19, comma 2, lett. a) del medesimo decreto. Non risulta alcun recupero, nemmeno parziale, delle partite iscritte a ruolo, né interlocuzioni documentate con l’ente.

Il Collegio esclude rilievo alla sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti: a quella data la possibilità di un esito positivo della riscossione era già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere. Sul quantum, respinge le eccezioni del concessionario: la riduzione a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo opera solo in caso di definizione agevolata entro novanta giorni; decorso il termine senza pagamento, o in caso di proposizione e rigetto del ricorso, è dovuto un terzo dell’importo, con interessi e spese. La ratio della riduzione è l’immediata definizione del rapporto, che viene meno all’esito del giudizio. Il ricorso è respinto e il provvedimento confermato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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