Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 15 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili d’ufficio, legato da un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto è improcedibile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Il discrimine tra debito di custodia e debito di vigilanza riposa sulla natura della gestione: la custodia presuppone un deposito o magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico; la vigilanza riguarda la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un agente contabile di un ente locale, chiamato a rendere il conto per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva sottoposto al Collegio la questione dell’ammissibilità e della procedibilità dell’atto depositato, rilevando che i beni elencati — mobili iscritti nell’inventario e riferiti ai singoli uffici — non erano individuabili come oggetto di un debito di custodia.
L’agente contabile si è costituito con memoria, sostenendo di essere consegnatario con debito di vigilanza e di non essere quindi tenuto alla resa del conto giudiziale, dichiarando di aver erroneamente proceduto all’invio dei conti. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza. Richiamando l’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, la Corte ricorda che la giurisprudenza contabile ha chiarito come il debito di custodia presupponga la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.
Il debito di vigilanza, al contrario, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato. Solo la giacenza eccedente la ragionevole necessità di funzionamento dell’unità interessata, per qualità o quantità, segnala il passaggio a una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto giudiziale.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi sono pertanto esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei connessi movimenti di carico e scarico e di un obbligo restitutorio.
Nel caso di specie, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso agente ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Il Collegio conclude dunque per l’insussistenza dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale e dichiara improcedibile il giudizio di conto.
Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia e non di mera vigilanza. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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