Pensione di inabilità e cessazione dal servizio per infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 258 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 presuppone che il dipendente cessi dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito non ricorre quando il rapporto di lavoro sia cessato per causa diversa, quale un licenziamento disciplinare. Il successivo riconoscimento, in sede amministrativa o giudiziaria, della condizione di inabilità non incide sulla qualificazione della causa di cessazione. L’eventuale annullamento del licenziamento non fonda di per sé il diritto alla pensione: la reintegrazione nel posto di lavoro è presupposto fattuale dell’iter amministrativo, non titolo autonomo del trattamento previdenziale.
Il Fatto
La ricorrente domanda il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, deducendo patologie tali da determinare un’inabilità del 100%. L’INPS rigetta la domanda rilevando l’inutilità del verbale di invalidità civile e, soprattutto, che la ricorrente non era cessata dal lavoro per inabilità.
La ricorrente era stata licenziata dalla ASL di appartenenza; il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il licenziamento con reintegrazione, ma la sentenza era stata sospesa in appello. La Corte di appello ha poi ritenuto legittimo il licenziamento. Avverso tale pronuncia pende ricorso per Cassazione. Esperite inutilmente le vie amministrative, la ricorrente adisce la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico rigetta preliminarmente l’istanza di ulteriore rinvio, ritenendola inutile rispetto all’esito della controversia. Il thema decidendum si concentra sulla causa della cessazione del rapporto di lavoro, elemento costitutivo della fattispecie previdenziale invocata.
La Corte richiama il tenore dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che estende ai dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’AGO la disciplina della pensione di inabilità dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222. La norma esige che la cessazione dal servizio avvenga per infermità non dipendente da causa di servizio, con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso concreto il rapporto non è cessato per infermità, bensì per provvedimento unilaterale di licenziamento conseguente a procedimento disciplinare, confermato in due gradi di giudizio. La Corte richiama il precedente della Sez. I Giurisdiz. Centr., 5 giugno 2024, n. 138, che, in fattispecie analoga, ha escluso la ricorrenza del requisito di fronte a una cessazione per causa diversa, non incidendo su di essa il successivo riconoscimento della condizione medica.
Quanto alla pendenza del ricorso per Cassazione sull’impugnato licenziamento, il Giudice nega rilievo decisivo all’esito di quel giudizio: l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe la reintegrazione nel posto di lavoro e non già il riconoscimento della condizione di inabilità necessaria per ottenere la pensione. Solo dopo la prospettata reintegrazione la ricorrente potrebbe attivare l’iter amministrativo per il trattamento previdenziale.
Il ricorso è dunque rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di difesa. Il Giudice dispone l’annotazione dell’anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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