Responsabilità contabile del legale rappresentante per falsa dichiarazione di ultimazione lavori (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 173 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico a valere su fondi europei che attesta falsamente l’ultimazione del progetto entro il termine fissato risponde, a titolo di dolo, del danno erariale conseguente alla indebita percezione delle somme. La declaratoria di prescrizione del reato nel processo penale non vincola il giudice contabile, che può valutare autonomamente le risultanze istruttorie acquisite in altra sede, quali prove atipiche, nel rispetto del principio del libero convincimento. La cancellazione della società dal registro delle imprese rende inammissibile la chiamata in giudizio dell’ente estinto, mentre resta ferma la responsabilità personale del legale rappresentante pro tempore.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato una società cooperativa e il suo legale rappresentante pro tempore chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno di 393.820,72 euro in favore della Regione Puglia. Oggetto della contestazione è la percezione di un finanziamento concesso a valere sul Fondo Europeo per la Pesca per un progetto di gambericoltura in mare, inizialmente previsto a terra e poi spostato con una variante autorizzata.

Secondo il requirente, il progetto non era stato completato nei termini e con le modalità indicate nella variante, e il legale rappresentante aveva reso una dichiarazione non veritiera di ultimazione dei lavori al 30.11.2015. La Regione aveva dichiarato la decadenza dal beneficio e revocato il contributo, con richiesta di restituzione degli acconti erogati. Il processo penale per truffa si è concluso con sentenza dichiarativa della prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare il merito, il Collegio affronta l’eccezione di inammissibilità della citazione verso la società, cancellata dal registro delle imprese il 6 marzo 2023 e dunque estinta. La notifica dell’atto è intervenuta in data successiva all’estinzione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062/2010 e della Sez. Unite n. 6070 del 2013, la Corte ribadisce che la società estinta non può agire né essere convenuta, e dichiara la chiamata inammissibile.

Analoga sorte segue la costituzione del convenuto nella qualità di socio, per difetto di interesse a resistere: la Procura, pur a conoscenza dell’estinzione, non ha chiamato in giudizio i soci per far valere la loro eventuale responsabilità successoria. Resta ferma la costituzione in proprio del legale rappresentante per la difesa della propria posizione individuale.

Nel merito, il Collegio applica il principio secondo cui, se il beneficiario non realizza il progetto nei termini o lo realizza in modo difforme da quello assentito, le risorse pubbliche vengono distolte dalla loro destinazione e si concretizza il danno erariale. I due sopralluoghi — il report di immersione della Guardia di Finanza del 14.4.2016 e la verifica regionale dell’8.11.2016 — convergono nel dimostrare che alla data del 30.11.2015 l’impianto non era completato. Le deduzioni difensive sul deterioramento delle reti risultano smentite dal successivo riscontro della presenza delle reti in tutte e quattro le gabbie.

La Corte rileva inoltre lo scostamento rispetto al quadro economico della variante sotto il profilo delle voci di costo e dell’imputazione di spese a un’imbarcazione non di proprietà della beneficiaria, nonché la duplicazione della spesa per l’attrezzatura di raccolta. Tali voci sono giudicate inammissibili ai sensi dell’art. 55 del Reg. CE n. 1198/2006 e del par. 6.1 del Manuale delle procedure e dei controlli.

Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ritiene integrato il dolo: il rappresentante era consapevole che la falsa rappresentazione dello stato di realizzazione avrebbe comportato l’erogazione indebita del denaro pubblico. Sulla prescrizione, la Corte precisa che il termine decorre dalla scoperta del danno, coincidente con la comunicazione regionale di avvio del procedimento di revoca del 27.1.2017, e non con il verbale istruttorio della Guardia di Finanza, esaurendosi validamente l’interruzione con la costituzione di parte civile. Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento di 392.240,00 euro, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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