Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 16 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa del conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. La sopravvenuta trasmissione del conto giudiziale, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno per un comune. Nella stessa sede il P.M. chiedeva l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Il giudice designato, con decreto del luglio 2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito. Successivamente il comune comunicava che le strutture interessate, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato e allegato alla nota. Con istanza del dicembre 2023 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla qualificazione del rito. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. La fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. resta deputata alla sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7.

A sostegno di tale ricostruzione il giudice richiama una serie di precedenti di altre Sezioni regionali: Sezione Giurisdizionale per le Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019; Sezione Giurisdizionale per la Liguria, sentenze nn. 182/2019 e 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016. Il quadro è coerente e non richiede diversa lettura della disciplina.

Passando al merito, il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. La sopravvenuta presentazione del conto fa venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta dal P.M.: le domande di fissazione del termine, di applicazione della sanzione pecuniaria e di compilazione del conto d’ufficio non trovano più ragione.

Il giudice accoglie quindi la richiesta del P.M. e dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., secondo l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Giurisdizionali per il Veneto (sentenza n. 100/2019) e per la Campania (sentenza n. 472/2016). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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