Prevalenza della documentazione cartacea sul flusso telematico nella liquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 79 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico del dipendente pubblico, allorché emerga una divergenza tra i dati trasmessi per via telematica dall’ente datore di lavoro e la documentazione cartacea dalla stessa successivamente confermata, il dato cartaceo prevale sul flusso telematico non aggiornato. Ne consegue che l’INPS, gestione ex INPDAP, è tenuto alla rideterminazione della pensione sulla base dell’anzianità di servizio effettiva risultante da tale documentazione, con corresponsione delle differenze arretrate e degli accessori di legge. La mancata trasmissione telematica dei dati da parte dell’ente locale, terzo rispetto al rapporto previdenziale, non è opponibile al pensionato e non giustifica il rigetto della domanda di riliquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, in quiescenza dal 01/08/2010, ha convenuto in giudizio l’INPS lamentando che la pensione diretta ordinaria era stata determinata su un modello PA04 tardivamente elaborato dall’ente locale di provenienza e, soprattutto, senza contabilizzare taluni periodi di servizio prestati. La mancata considerazione di tali periodi emergeva già in altro giudizio civile avente ad oggetto la corretta liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il pensionato ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento in godimento sulla base di un’anzianità effettiva di 42 anni e 9 mesi, con condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del trattamento riliquidato dalla decorrenza originaria e al pagamento delle differenze arretrate.
La Motivazione della Corte
L’INPS si è difeso richiamandosi alle modalità di trasferimento dei dati antecedenti all’introduzione delle procedure telematiche attuali, rappresentando che la prima liquidazione era avvenuta sulla scorta di quanto risultante dalla piattaforma informatica, senza che tutti i periodi assicurativi fossero stati correttamente attestati dagli enti datori di lavoro. L’istituto ha invocato la cessazione della materia del contendere per effetto di una intervenuta ricostruzione parziale della posizione assicurativa.
Nel corso del giudizio la Corte ha disposto ordinanza istruttoria nei confronti degli enti locali interessati, al fine di acquisire la documentazione necessaria alla corretta liquidazione della pensione e all’eventuale integrazione dei dati nel sistema informativo. Ha poi richiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato un motivato parere sulla correttezza del calcolo effettuato dall’INPS.
Il parere ha evidenziato che le divergenze tra le parti riguardavano la retribuzione pensionabile alla cessazione e la retribuzione media pensionabile non conteggiata dall’istituto, riconducendole alla mancata corrispondenza tra i flussi telematici e la documentazione cartacea trasmessa dall’ente locale, con la precisazione che, ove il dato cartaceo fosse stato confermato, il ricorso sarebbe stato fondato.
La conferma è giunta dal deposito con cui l’ente locale ha chiarito che le note rimesse nel 2011 sostituivano il precedente flusso telematico. La Corte ne ha tratto il convincimento che la documentazione cartacea prevale su quanto risultava dal flusso informatico, rilevando che l’istituto resistente non ha potuto che constatare il mancato aggiornamento telematico dei dati da parte dell’ente. Poiché non era in discussione l’an debeatur ma solo il quantum, e accertata la correttezza del calcolo indicato dal ricorrente, il ricorso è stato accolto con affermazione del diritto alla riliquidazione e condanna dell’INPS alle differenze arretrate.
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Nota della Redazione
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