Il giudicato prevale sul sopravvenuto orientamento giurisprudenziale sulla aliquota militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 166 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di orientamento giurisprudenziale, ancorché successivo alla pronuncia di merito e favorevole alla parte, non è configurabile quale ius superveniens e, pertanto, non può incidere su fattispecie ormai definite da una sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico, fondata su un nuovo indirizzo delle Sezioni Riunite, è inammissibile per effetto del giudicato quando, rispetto al precedente giudizio, sussistano la coincidenza di petitum e causa petendi, non potendo la sopravvenienza giurisprudenziale elidere la preclusione derivante dal mancato gravame avverso la sentenza ormai definitiva.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza, cessato dal servizio per invalidità, aveva ottenuto la liquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quella, più favorevole, di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo testo unico, riguardante il personale militare per la quota retributiva. Dopo una prima pronuncia di rigetto della Sezione, non impugnata, l’interessato proponeva un nuovo ricorso invocando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021, successiva al primo giudizio, che riconosceva l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha accolto l’eccezione preliminare di giudicato sollevata dall’INPS, rilevando come il precedente giudizio, definito con sentenza n. 145/2021, avesse avuto ad oggetto l’applicazione del combinato disposto degli artt. 44 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con richiesta di riliquidazione della pensione secondo l’aliquota del 44%. Ha quindi escluso che la domanda odierna, volta a ottenere il medesimo ricalcolo sulla base dell’aliquota annua del 2,44%, presentasse una diversità di petitum o di causa petendi.
La Corte ha precisato che l’invocazione della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, intervenuta dopo la formazione del giudicato, non poteva configurare un ius superveniens idoneo a superare la preclusione. Un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, infatti, non modifica la situazione di diritto esistente al momento della pronuncia passata in giudicato e non può giustificare la riproposizione di una domanda già definitivamente respinta.
Il ricorrente, che all’epoca del primo giudizio era consapevole della mancata definizione della questione da parte del diritto vivente, avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 145/2021 per evitare la formazione del giudicato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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