Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 93 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La relativa obbligazione grava soltanto sul consegnatario con debito di custodia, cioè su chi gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con movimenti di carico e scarico, consistenze iniziali e rimanenze finali. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2021 da un dipendente di un comune, nella qualità di consegnatario di beni mobili. Il conto era stato depositato presso la Sezione in ritardo rispetto al termine di legge e risultava firmato dal consegnatario, con il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario.

Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva rilevato che il conto era redatto su modello non conforme a quello di legge e che mancavano i presupposti di ammissibilità: l’elenco si limitava a trentatré beni — arredi, attrezzature e veicoli — in uso continuativo al settore di pertinenza e rimasti sostanzialmente invariati nell’anno, senza traccia di gestione di magazzino. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità del giudizio e il consegnatario ha preso atto di quanto segnalato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto. Il punto di partenza è l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi attribuiti a tali agenti. La formula normativa è ampia, poiché richiama la gestione e non la sola custodia.

La Corte richiama però il principio consolidato per cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto. Sul piano normativo il Collegio invoca l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo d.P.R., dai consegnatari con debito di custodia.

Il discrimine è ricostruito dalla giurisprudenza citata. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione, con movimenti di carico e scarico, consistenze iniziali e rimanenze finali e connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

La Corte precisa che, se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non serve più al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con conseguente configurazione di una vera e propria gestione contabile soggetta alla resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Applicando tali criteri alla fattispecie, il Collegio rileva che i beni indicati nell’elenco erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, essendo la decisione limitata a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *