Giudice contabile dichiara inefficacia del sequestro per sopravvenuto soddisfacimento del debito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 435 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti, che ha adottato il provvedimento cautelare, pronunciarsi sull’istanza di declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo e ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. La giurisdizione del giudice contabile sussiste anche quando il vincolo non sia stato convertito in pignoramento e manchino procedure espropriative in corso: diversamente, il debitore che abbia integralmente soddisfatto il debito erariale sarebbe costretto ad attivare un separato giudizio di accertamento davanti al giudice ordinario per ottenere la liberazione dei beni. L’integrale soddisfacimento del credito erariale e delle spese di giustizia determina l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, in applicazione dei principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata del processo contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di un sequestro conservativo disposto dalla Sezione giurisdizionale nell’ambito di un giudizio di responsabilità, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del vincolo e la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. A fondamento dell’istanza ha dedotto l’integrale soddisfacimento del debito erariale e delle spese di giudizio, documentato dalla dichiarazione dell’Istituto preposto al servizio di riscossione, dalla quale risulta che il pignoramento non è stato iscritto a ruolo nel termine di legge ed è divenuto inefficace.
La Procura regionale ha chiesto l’accoglimento dell’istanza. La questione centrale attiene alla spettanza del potere giurisdizionale, essendo presente un orientamento della stessa Sezione che declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’esistenza di un orientamento, anche interno alla Sezione, che in casi analoghi ha negato la giurisdizione contabile. Ritiene tuttavia di non condividerlo e argomenta in senso opposto.
Il provvedimento cautelare è stato adottato dal giudice contabile, che è l’unico competente a incidere sugli effetti delle proprie sentenze e ordinanze, salvo il ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello per soli motivi di giurisdizione. Si tratta del provvedimento “portante”, cui è riconnessa la produzione di tutti gli effetti successivi, compresa la conversione del sequestro in pignoramento.
In secondo luogo, la cancellazione della formalità nell’ambito di una procedura esecutiva resterebbe limitata alla singola procedura. L’assenza di procedure espropriative — come nel caso di specie, dove non si è verificata nemmeno la conversione del sequestro in pignoramento — finirebbe per risolversi in danno del debitore, costretto a sollecitare un giudizio di accertamento di insussistenza del credito davanti al giudice ordinario per ottenere la cancellazione di un vincolo di durata lunga e incerta.
Il Collegio afferma quindi che, a tutela della parte che ha soddisfatto il debito erariale, è corretto radicare la giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di rimuovere gli effetti lesivi che ancora permangono, circostanza che fonda l’interesse a ricorrere. Il Conservatore opera sulla base di chiari ed espressi provvedimenti giurisdizionali. Nel giudizio contabile trovano applicazione i principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata, che impongono una pronuncia sull’istanza.
Nel merito, l’integrale soddisfacimento del debito erariale impone la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo, con conseguente ordine all’Agenzia del Territorio di cancellare ogni iscrizione sfavorevole. Nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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