Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 11 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto di fissazione del termine, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La definizione con sentenza del giudice designato, non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che restano riservate alla fase di controllo prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito alla gestione di una struttura ricettiva da parte di un agente contabile esterno. Il giudice designato, con decreto n. 61/2020 del 21/07/2020, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Successivamente il comune aveva comunicato che le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Anche la difesa dell’agente contabile insisteva per tale declaratoria, evidenziando che il conto era stato presentato tardivamente ma nel 2019, con versamento di quanto dovuto per l’anno 2018.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio di resa del conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Resta salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, citando le sentenze delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania. Da tale orientamento si ricava che il giudizio camerale monocratico è compatibile con una definizione per cessazione della materia del contendere quando l’evento satisfattivo si sia realizzato nelle more.

Nel caso concreto il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 61/2020. Il venire meno dell’interesse alla pronuncia di fissazione del termine giustifica, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il richiamo alle Sezioni per il Veneto e la Campania conferma che la fase di controllo sul conto è autonoma rispetto al giudizio di resa. La decisione non si estende quindi all’accertamento di eventuali irregolarità della gestione.

Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione, rilevando che il conto è stato trasmesso solo a seguito del decreto n. 61/2020. Il P.Q.M. dichiara quindi estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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