Responsabilità erariale esclusa per difetto del danno da opere pubbliche finanziate (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 41 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente a pagamenti su finanziamenti pubblici destinati a opere di valorizzazione, il pregiudizio non può ritenersi sussistente quando l’accertamento tecnico dimostri l’effettiva realizzazione delle opere nei comuni interessati, con funzionalità degli interventi migliorata rispetto alla previsione originaria. La mancata esecuzione di una parte del progetto, dovuta a valutazioni discrezionali dell’ente e seguita dalla restituzione al MEF delle somme dichiarate inutilizzate, esclude la distrazione dei fondi dalla loro finalità istituzionale. Il maggior valore delle opere eseguite, compensato dal minor valore di quelle non realizzate e contenuto nel limite della variante, non integra di per sé il danno. La domanda della Procura contabile va pertanto rigettata per insussistenza dell’elemento oggettivo.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio amministratori e funzionari comunali, contestando un danno erariale di € 763.716,25, asseritamente cagionato con condotta dolosa o gravemente colposa. L’addebito riguardava presunti pagamenti indebiti effettuati per lavori pubblici non eseguiti o illegittimamente realizzati, nell’ambito di finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione dell’Oasi naturalistica della Peschiera, ubicata nei comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico.

Secondo la prospettazione attorea, le opere non sarebbero state effettivamente realizzate, sarebbero risultate difformi dai progetti esecutivi e non pertinenti agli scopi perseguiti. I convenuti hanno contestato le difformità, invocando la piena fruibilità delle strutture, la legittimità delle varianti approvate entro il limite del 5% e la mancanza di dolo o colpa grave, con richiesta subordinata di esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in adesione al principio della “ragione più liquida” — che consente di esaminare il motivo suscettibile di definire il giudizio anche in presenza di questioni logicamente antecedenti — ha concentrato l’esame sul merito della controversia, soffermandosi sul carattere risolutivo dell’elemento oggettivo del contestato pregiudizio erariale.

Dirimente è risultata la relazione di c.t.u. del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. L’accertamento tecnico ha dato atto della realizzazione di un punto di ristoro e servizi, con area recintata, parcheggio e percorsi pedonali, nel Comune di Castelluccio Superiore; della presenza, in località Perricchio nel Comune di Latronico, di una casetta in legno lamellare, servizi igienici, percorsi e arredi. Nel Comune di Castelluccio Inferiore, ove il progetto originario prevedeva posti sosta camper e area picnic, non è stato effettuato alcun intervento.

Il consulente ha dichiarato accertato il sostanziale completamento della struttura ricettiva e del campeggio, precisando che la funzionalità delle opere risulta “notevolmente migliorata rispetto alla previsione originaria”. La maggior spesa sostenuta è stata compensata dal minor valore delle opere non eseguite e dall’importo di variante contenuto nel 5%. Il CTU ha inoltre specificato che, utilizzando anche le economie contrattuali, residuano risorse sufficienti per realizzare l’area camper di Castelluccio Inferiore secondo le previsioni originarie.

Il Collegio ha poi valorizzato le determine del 2022, con cui i Comuni hanno restituito al MEF le somme dichiarate inutilizzate, per un importo globale di € 673.519,91 a fronte di un finanziamento di € 1,5 milioni. Ciò dimostra che era rimasta integra la quota necessaria per le opere di Castelluccio Inferiore, non predisposte per valutazioni discrezionali dell’ente stesso.

Pertanto, con valutazione assorbente di ogni altra questione, la domanda della Procura contabile è stata rigettata per insussistenza del pregiudizio. Le spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., sono state poste a carico dell’amministrazione di appartenenza, liquidate secondo il d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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