Inammissibile il ricorso privo di prova della notifica all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 43 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’onere di notificare all’amministrazione resistente il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza, nonché di depositare la relativa prova, grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c.. In difetto di tale prova il rapporto giuridico processuale non può ritenersi validamente instaurato e il ricorso è inammissibile, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini. L’ipotesi di inesistenza della notificazione non è assimilabile a quella di nullità, per la quale l’art. 155, comma 8, c.g.c. prescrive la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un ente pubblico e collocato in quiescenza per dimissioni volontarie a seguito di domanda di pensione anticipata, ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la Basilicata il provvedimento con cui la sede INPS competente aveva liquidato il trattamento pensionistico.
Egli ha dedotto l’errato calcolo della cosiddetta quota A, lamentando che l’ente previdenziale avesse assunto a base le retribuzioni dell’ultimo quinquennio anziché quelle del triennio individuato secondo l’art. 3, comma 2, legge n. 965/1965. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’erroneità del provvedimento, la rideterminazione del trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione.
Fissata l’udienza con decreto, nessuno è comparso per le parti e l’amministrazione resistente non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di rito, che assorbe ogni profilo di merito. Il ricorrente ha omesso di fornire la prova della notifica all’INPS dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza.
Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 155 c.g.c.. Il comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Segreteria, il decreto stesso unitamente al ricorso. Il comma 5-bis aggiunge l’onere di depositare presso la Segreteria la prova dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza.
Da tali disposizioni il giudice desume una conseguenza rigorosa: in difetto della prova, il rapporto giuridico processuale non può ritenersi validamente instaurato. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’ipotesi di inesistenza della notificazione non è assimilabile a quella di nullità della medesima.
La distinzione è decisiva sul piano degli effetti. Per la nullità l’art. 155, comma 8, c.g.c. prescrive al giudice la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo della notifica. Per l’inesistenza, invece, alla omessa notifica della domanda giudiziaria alla controparte consegue inevitabilmente e insanabilmente l’inammissibilità del ricorso, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini.
Nel caso concreto non emerge alcuna prova che l’atto introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza siano stati notificati all’INPS. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in mero rito e in mancanza della costituzione dell’amministrazione previdenziale.
Nota della Redazione
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