Cumulo pensione di guerra decorre dall’accertamento delle infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 66 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, il cumulo tra la pensione di prima categoria per infermità oculare e l’assegno di seconda categoria con due decimi per le menomazioni agli arti superiori spetta dalla data in cui si integra il requisito sanitario dell’aggravamento accertato, e non dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. L’art. 24 del d.P.R. n. 915/1978 non consente la retrodatazione quando il requisito sanitario non era ancora maturato alla data della domanda. Nel processo pensionistico non trova applicazione l’art. 149 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., stante il richiamo dell’art. 21, primo comma, delle norme di attuazione del c.g.c., con conseguente inammissibilità della domanda non esaminata in sede amministrativa ai sensi dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c.. Il giudicato formatosi su precedente sentenza preclude il riesame delle domande già decise.

Il Fatto

La ricorrente, figlia ed unica erede legittima di un grande invalido di guerra, impugnava il decreto con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva riconosciuto al padre il trattamento pensionistico di prima categoria e l’assegno di superinvalidità per infermità oculare con decorrenza dal 09/11/2023, anziché dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 28/06/2022.

La ricorrente lamentava inoltre il mancato riconoscimento dell’invalidità a carico degli arti superiori, con il cumulo di pensione di 2^ categoria + 2/10, la mancata liquidazione dell’indennità di accompagnamento e delle relative integrazioni e il difetto della tredicesima mensilità. L’amministrazione si opponeva, deducendo l’intervenuto giudicato sulla sentenza n. 58/2023/G e l’avvenuta corresponsione di tutti gli emolumenti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha disposto consulenza tecnica presso il C.M.L. dell’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, chiamato a verificare se la menomazione agli arti superiori fosse già ricompresa nella prima categoria con superinvalidità ovvero se sussistessero i presupposti per il cumulo. Il consulente ha concluso che il complesso menomativo era ascrivibile alla prima categoria Tab. A, con superinvalidità Tab. E lett. A) n. 1, oltre al cumulo di pensione di 2^ categoria + 2/10, con decorrenza dal 09/11/2023.

La Corte, valorizzando la particolare valenza dei pareri medico-legali nelle questioni tecniche, ha ritenuto la consulenza coerente con gli accertamenti della CMV, che avevano acclarato il passaggio dalla cecità parziale a quella assoluta. Ha quindi affermato che l’infermità oculare, divenuta autonomamente ascrivibile alla prima categoria, doveva essere valutata in cumulo con l’infermità degli arti superiori ormai consolidata.

Quanto alla decorrenza, il Giudice ha respinto la retrodatazione al 28/06/2022. Una rigida applicazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 915/1978 condurrebbe al diniego del beneficio ove il requisito sanitario non fosse maturato alla data della domanda. Poiché il certificato del 09/11/2023 è il solo che ha fondato la nuova ascrivibilità, e i certificati anteriori erano già stati valutati, non risultano elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati nel giudizio definito con la sentenza n. 58/2023/G.

La Corte ha altresì escluso l’applicabilità al processo pensionistico dell’art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., in forza dell’art. 21, primo comma, delle norme di attuazione del c.g.c. e dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c.. Non si trattava però di individuare una decorrenza su cui l’amministrazione non si fosse pronunciata, bensì di valutare la correttezza dell’ascrivibilità del complessivo aggravamento, ferma la decorrenza ivi fissata.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati: la ricorrente ha diritto ai ratei dell’assegno di cumulo di 2^ categoria + 2/10 dal 09/11/2023 fino alla data del decesso, oltre agli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Infondate le contestazioni su indennità di accompagnamento e tredicesima mensilità. Spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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