Cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 54 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, debitamente parificato dall’ente, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il giudizio è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico di fissare, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., il termine per la presentazione del conto giudiziale di un tesoriere di un ente locale, relativo all’esercizio finanziario di un determinato anno, con previsione di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento. Il giudice monocratico, con proprio decreto, fissava il termine per il deposito.

Successivamente l’amministrazione faceva pervenire, tramite la piattaforma di deposito degli atti e dei documenti, il conto giudiziale depositato dal tesoriere e debitamente parificato dall’ente. Il pubblico ministero chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo, in udienza, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che il conto risulta acquisito alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione del termine. La questione giuridica attiene alla definizione del giudizio per resa di conto a seguito del deposito del documento contabile.

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La Corte richiama sul punto l’orientamento di diverse sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze della Sezione Giurisdizionale per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, della Sezione Giurisdizionale per la Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 472/2016.

Acquisito in atti che il conto è stato depositato e parificato dall’ente, e viste le richieste del pubblico ministero, il giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La pronuncia consegue al venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio per effetto del soddisfacimento della pretesa.

Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando le sentenze della Sezione Giurisdizionale per il Veneto n. 100/2019 e la citata Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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