Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 53 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa di conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine per il deposito, determina la cessazione della materia del contendere. Il conto è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Basilicata la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con riferimento alla gestione di un agente contabile di un ente locale.

Con decreto il giudice aveva assegnato il termine per il deposito. Successivamente l’Amministrazione aveva trasmesso, tramite la piattaforma telematica di deposito, il conto giudiziale debitamente parificato. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, vista la presentazione del conto. All’udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il richiamo è sostenuto da una pluralità di precedenti delle sezioni giurisdizionali regionali, che la sentenza indica a conferma dell’indirizzo.

Accertato in atti che il conto è stato depositato in ottemperanza al decreto che aveva fissato il termine, il giudice rileva il venir meno dell’interesse alla pronuncia richiesta in via di urgenza. La funzione del ricorso ex art. 141 c.g.c. era infatti quella di ottenere la fissazione del termine e, in caso di inadempimento, l’applicazione della sanzione pecuniaria e la formazione del conto d’ufficio. L’avvenuto deposito rende tali evenienze non più attuali.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La decisione non esaurisce però ogni verifica: il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Anche su questo punto la motivazione si ancora a precedenti delle sezioni regionali.

Sul piano processuale non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La sentenza è stata pronunciata dal giudice unico in composizione monocratica, in esito alla camera di consiglio successiva all’udienza di discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *