Inammissibile il parere su collocamento a riposo anticipato e responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 144 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è soggetta a rigorosi presupposti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve promanare dall’organo politico di vertice dell’ente legittimato; l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, nella parte in cui prevede la trasmissione di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, non configura condizione rigida di ricevibilità. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve inerire esclusivamente alla contabilità pubblica, non deve tradursi in consulenza su un caso concreto né in sindacato su attività amministrativa in fieri, e deve preservare i caratteri di astrattezza e generalità. È pertanto inammissibile la richiesta che, prospettando un caso particolare con sequenza procedimentale non esaurita e volta a prevenire una possibile responsabilità erariale, investa materia previdenziale estranea alla contabilità pubblica.

Il Fatto

Un comune intendeva adottare una deliberazione di giunta contenente i criteri per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. L’amministrazione ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se, anche in relazione alle motivazioni della delibera ancora da adottare, potesse avvalersi della facoltà di collocamento a riposo per sopraggiunti requisiti pensionistici anticipati ordinari, senza incorrere in responsabilità erariale per un trattamento pensionistico di maggior favore verso il lavoratore e a danno dell’INPS.

La questione è giunta alla Corte dei conti in sede consultiva attraverso una richiesta di parere presentata dall’organo di vertice dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sul piano soggettivo, rileva che l’istanza promana dal Sindaco, organo politico di vertice dell’ente legittimato, pur non essendo transitata dal Consiglio delle autonomie locali. Richiamando il proprio orientamento, la Corte ritiene la richiesta egualmente ammissibile, valorizzando l’adempimento sostanziale e la formula non rigida dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sul piano oggettivo, invece, la richiesta non supera lo scrutinio.

La Corte ricostruisce le condizioni elaborate dalla giurisprudenza contabile: il quesito deve rientrare esclusivamente nella contabilità pubblica; deve connettersi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e agli obiettivi di contenimento della spesa; non deve indicare soluzioni a scelte discrezionali dell’ente né tradursi in sindacato su attività amministrativa in fieri; deve riguardare la sola regula iuris, restando estraneo a casi specifici e snodi fattuali.

Applicando tali criteri, la Sezione osserva che il quesito inerisce a un caso particolare la cui sequenza procedimentale non è esaurita. È evidente l’intento di risoluzione del caso concreto, incompatibile con la funzione consultiva. L’amministrazione mira a preservare la propria attività gestionale dal rischio di incorrere in responsabilità erariale: evenienza che attiene ad altre attribuzioni della Corte, diverse dal controllo. La questione, inoltre, ricade nell’ambito giuslavoristico e segnatamente previdenziale, come conferma il parere ARAN evocato dall’ente.

Ne consegue che la richiesta difetta dei caratteri di astrattezza e generalità e di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione consultiva. La Sezione dichiara pertanto il parere oggettivamente inammissibile, con trasmissione della delibera al Sindaco e al competente Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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