Cessazione della materia del contendere nella resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 4 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c. La presentazione del conto giudiziale nel termine fissato con decreto, con successiva parificazione, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al magistrato designato relatore, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito all’attività di agente contabile esterno per un comune. L’istanza chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, con eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione.

Il giudice monocratico, con decreto, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune aveva comunicato che, a seguito della notifica dei decreti agli agenti contabili interessati e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, il conto era stato trasmesso e parificato. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il modello processuale del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., si conclude con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

L’unico spazio per la fase collegiale è quello dell’opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre il giudizio disciplinato dall’art. 142 c.g.c. Il giudice richiama sul punto un orientamento consolidato, citando le sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.

Nel merito, il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. La presentazione del conto fa quindi venire meno l’interesse alla pronuncia sulla sua mancata resa, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero contabile.

Il giudice precisa tuttavia che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Su tale punto richiama le sezioni giurisdizionali per il Veneto e la Campania. La pronuncia dichiara infine che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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