Danno da disservizio provato solo per asserzione: rigetto dell’appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 8 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio si configura in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa, travalicando la mera violazione di obblighi di servizio e sostanziandosi in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici, misurabile in termini di perdita di valore dei fattori economici e produttivi. La sua determinazione può avvenire con valutazione equitativa, ma solo a due condizioni: certezza sull’an del danno e incertezza non eliminabile sul quantum. Il criterio dell’art. 1226 c.c. non può supplire all’inerzia probatoria del danneggiato, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell’adempimento degli oneri probatori. La prova del disservizio non è assolta da un’attestazione che si risolva in una mera affermazione assertiva di danno, priva di riscontro.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato un dipendente al pagamento, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della somma di euro 1.648,61 oltre accessori, quale danno erariale pari all’importo stipendiale indebitamente erogato nelle giornate di assenza ingiustificata dal lavoro, nel periodo da marzo a ottobre 2006. Era stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno da disservizio arrecato all’utenza della Biblioteca Reale, quantificato in via equitativa in ulteriori euro 10.000,00.
La Procura regionale ha proposto appello principale, sostenendo che la prova del disservizio sarebbe stata fornita dall’attestazione del direttore della Biblioteca Reale e lamentando l’omessa pronuncia sulla quantificazione equitativa. Il dipendente si è costituito chiedendo il rigetto e ha proposto appello incidentale per la declaratoria di improcedibilità dell’azione e la prescrizione del diritto al risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione. Il pregiudizio è correlato al minore risultato raggiunto dall’apparato organizzativo e si riflette sull’utilità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.
La giurisprudenza consolidata della Corte individua figure sintomatiche tipiche: il danno da mancata resa del servizio; il disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali; il disservizio da riduzione d’efficienza; il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e il ripristino della legalità, del servizio o della funzione. Vengono richiamati, tra gli altri, Sez. II n. 43 del 2020, Sez. II n. 293 del 2019, Sez. III n. 159 del 2020, Sez. I n. 523 del 2012 e Sez. II n. 8 del 2017.
Sul piano della quantificazione, si tratta di pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria per la sua intrinseca diffusività: da qui l’ammissibilità della valutazione equitativa. Il criterio equitativo attiene al quanto della risarcibilità, non al se. Esso presuppone la certezza sull’an e l’incertezza non eliminabile sul quantum, per lacune istruttorie non colmabili altrimenti.
La Corte afferma con nettezza che la valutazione equitativa non deve sopperire all’inerzia del danneggiato: il giudice non può, tramite l’art. 1226 c.c., sostituirsi alla parte nell’adempimento degli oneri probatori. Nella specie la Procura non ha fornito la prova della componente da disservizio, limitandosi a una generica affermazione di sussistenza.
L’attestazione del direttore della Biblioteca Reale, pur richiamando criticità operative — sala di lettura carente di referente, catalogazione rallentata, scambi epistolari in ritardo, controlli catalografici carenti, revisioni librarie non concluse, ricerche per attività espositive mai effettuate — non adduce elementi idonei a provare il disservizio: si risolve in un’asserzione priva di riscontro. Ne consegue il rigetto dell’appello principale. L’appello incidentale è dichiarato improcedibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori. Spese compensate.
Nota della Redazione
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