Rito abbreviato contabile, estinzione e spese di giudizio non compensabili (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 20 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile si conclude con l’estinzione del giudizio quando il convenuto abbia versato, nel termine fissato, la somma determinata con decreto del Presidente della Sezione e il Pubblico ministero abbia espresso parere favorevole. La definizione del giudizio non comporta automaticamente la compensazione delle spese di giustizio: ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile, la compensazione richiede la sussistenza dei relativi presupposti, che il Collegio esclude in ragione della natura del procedimento. Il convenuto che abbia aderito al rito abbreviato resta pertanto tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate come da dispositivo.

Il Fatto

La Procura regionale citava in giudizio il convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale di Bolzano per responsabilità amministrativa, chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno all’immagine in favore dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto si costituiva e formulava istanza di rito abbreviato, proponendo il pagamento di una somma ridotta. Il Pubblico ministero esprimeva parere favorevole. Con decreto presidenziale la richiesta veniva accolta, la somma dovuta era determinata e veniva assegnato un termine per il versamento, con fissazione della camera di consiglio per la definizione del giudizio. Il convenuto depositava la documentazione attestante il pagamento nel termine assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del deposito della documentazione comprovante il pagamento della somma nei termini fissati dal decreto presidenziale. Su questa base, in conformità alle conclusioni del Pubblico ministero, dispone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l’estinzione.

Il passaggio centrale riguarda il regolamento delle spese. Il convenuto aveva chiesto la compensazione. Il Collegio richiama l’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile e rileva che non sussistono i presupposti per la compensazione, in considerazione della natura del presente procedimento.

Da tale rilievo deriva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate come da dispositivo. La definizione agevolata del giudizio, dunque, non si estende automaticamente al profilo delle spese: la scelta del rito abbreviato e l’integrale pagamento della somma determinata valgono a chiudere il giudizio di responsabilità, ma non a neutralizzare il carico delle spese, che resta regolato secondo la disciplina del codice contabile.

Il giudizio viene così dichiarato estinto nei confronti del convenuto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese in favore dello Stato. La sentenza è comunicata alle parti a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *