Scelta del legale esterno senza motivazione e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 2 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’ente locale di affidare la difesa in giudizio a un professionista del libero foro, senza valutare la possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituisce atto illegittimo e fonte di danno erariale quando non sia sorretta da adeguata motivazione. L’art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973 consente ai comuni del Trentino-Alto Adige di utilizzare il patrocinio erariale, perseguendo il duplice scopo di assicurare una difesa tecnica e un risparmio di spesa. La facoltatività del patrocinio e la natura fiduciaria dell’incarico non esimono l’amministrazione dall’obbligo di esternare le ragioni della scelta, tenendo conto del principio di economicità, corollario del buon andamento della P.A. Il segretario generale che ometta di rappresentare all’organo decisorio gli elementi giuridici rilevanti risponde a titolo di colpa grave, con riduzione del quantum in ragione dell’apporto causale degli altri soggetti coinvolti.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale un segretario generale di una Comunità comprensoriale, chiedendone la condanna al pagamento di euro 11.869,22, oltre accessori. L’atto di citazione contestava il carattere pregiudizievole del pagamento delle spese legali sostenute dall’ente per l’affidamento di un incarico di assistenza in giudizio a un avvocato del libero foro.
Secondo l’organo requirente, la convenuta, nella sua qualità, avrebbe dovuto attivare gli adempimenti per l’affidamento dell’incarico, garantendo la conformità a legge dell’azione amministrativa, senza trascurare la possibilità di ricorrere al patrocinio gratuito dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e senza una previa indagine di mercato. La difesa chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la rideterminazione del quantum, invocando il carattere facoltativo del patrocinio erariale e il ruolo marginale della propria assistita.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973, che prevede per i comuni del Trentino-Alto Adige la possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito dell’Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza contabile, rammenta il Collegio, ne ha chiarito il duplice scopo, di difesa tecnica e di risparmio di spesa, sicché la scelta di rivolgersi a un professionista esterno deve essere supportata da motivazione che consideri il principio di economicità dell’azione amministrativa.
Nel caso concreto, la decisione dell’ente risulta priva di adeguata motivazione: le ragioni addotte dalla difesa, quali la rilevanza del giudizio, il rischio di ulteriori contenziosi e la peculiarità della vicenda, sono state indicate solo nell’atto difensivo e non nella delibera. Esse, osserva la Corte, non tengono conto della particolare competenza dell’Avvocatura dello Stato, anche nella materia e nel rito del lavoro.
Il Collegio respinge l’argomento della facoltatività del patrocinio erariale e del rapporto fiduciario. Se è indubbio che la scelta del legale spetta all’ente, questa, come ogni atto amministrativo, deve essere adeguatamente motivata. Irrilevante è anche la modifica normativa intervenuta successivamente all’affidamento, così come il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce il diritto dell’imputato a un difensore di propria scelta nel processo penale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la grave negligenza del segretario generale, garante della legittimità dell’azione amministrativa. Il fatto di aver consultato la direttrice dell’ufficio personale e di aver verificato l’esperienza del professionista attiene alle modalità di scelta, non alla decisione prodromica. In sede di quantificazione, il Collegio riconosce il ruolo causale dei componenti della Giunta, che con il loro voto incisero sulla causazione del danno, e riduce la somma a carico della convenuta a euro 7.121,50, pari al sessanta per cento dell’importo contestato.
Nota della Redazione
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