Onere della prova nel rito pensionistico e limiti dei poteri istruttori del (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 150 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico, il ricorrente che domandi la riliquidazione del trattamento di quiescenza è tenuto a indicare l’errore di calcolo lamentato e l’incremento retributivo che assume non considerato dall’ente previdenziale. La genericità della domanda, pur non determinando la nullità del ricorso, incide sul piano probatorio e non consente al giudice di supplire all’onere della prova. I poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro, pur esercitabili a prescindere dalle preclusioni probatorie, presuppongono una semipiena probatio o l’emergere di una pista probatoria dal materiale acquisito. In mancanza di tali elementi, il ricorso va respinto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha ottenuto dall’Inps la pensione diretta ordinaria di anzianità con il sistema misto, a decorrere dall’1.10.2018, calcolata sulla qualifica di collaboratore amministrativo contabile.
Dopo il pensionamento, per effetto del d.lgs. n. 217/2015 e del d.lgs. n. 127/2018, gli è stata riconosciuta la qualifica superiore di ispettore logistico gestionale esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco, con conseguente maggiorazione economica. Il ricorrente ha sostenuto che il trattamento pensionistico non tenesse conto di tale qualifica e ha chiesto la rideterminazione del rateo e il pagamento degli arretrati. L’Inps ha eccepito l’infondatezza della pretesa, rilevando che la nuova qualifica non aveva comportato alcun incremento retributivo utile ai fini pensionistici.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha individuato l’oggetto del giudizio nella riliquidazione del trattamento pensionistico, che il ricorrente assume non calcolato sull’ultima qualifica rivestita. Ha però rilevato che non è dato comprendere quale sia il maggior importo retributivo reclamato: il ricorrente si è limitato a una generica lamentela sull’esiguità della pensione, senza precisare l’errore di quantificazione né l’ammontare della differenza pretesa.
Secondo la Corte, la genericità della domanda non basta a determinarne la nullità, ma si ripercuote sull’onere probatorio. Non indicando l’incremento retributivo e il suo effetto sul rateo, il ricorrente non ha assolto al fondamentale onere della prova a suo carico. Il giudice ha valorizzato la piena collaborazione dell’Inps, che si è fatto carico di numerose interlocuzioni con il ricorrente e con altre amministrazioni, senza però rinvenire alcun errore di calcolo.
Il giudice ha poi richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul rito del lavoro: l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, utilizzabili anche in assenza di preclusioni probatorie, presuppone una semipiena probatio o l’individuazione di una pista probatoria, cioè di elementi emergenti dal materiale acquisito che giustifichino l’iniziativa officiosa. Sono richiamate, tra le altre, Cass. Sez. L, ordinanza n. 10043 del 2024 e Cass. Sez. L, ordinanza n. 26597 del 2020.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova né uno spunto di indagine, scaricando sul giudice l’intero onere di provare e interpretare la propria pretesa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese di lite liquidate secondo i parametri del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Nota della Redazione
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