Errore di calcolo e colpa grave: esclusa la responsabilità erariale dei funzionari (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 147 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale di calcolo commesso nella quantificazione di un debito fuori bilancio, pur causalmente rilevante, non integra di per sé la colpa grave richiesta per la responsabilità amministrativa. Ai fini dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, come ridefinito dalla legge Foti n. 1/2026, la colpa grave procedimentale ricorre solo in presenza di manifesta violazione delle norme applicabili, travisamento del fatto o affermazione o negazione di fatti incontrovertibilmente smentiti dagli atti. Non ogni errore evitabile integra la soglia di gravità qualificata: occorre valutare in concreto il contesto operativo, la complessità dell’attività e l’assenza di intenti elusivi. L’errore circoscritto, privo di finalità di vantaggio e prontamente riconosciuto, resta confinato nella colpa lieve, giuridicamente irrilevante ai fini erariali.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio quattro soggetti — il segretario comunale responsabile ad interim di un’area dell’ente, un Commissario ad acta di nomina prefettizia, il responsabile del servizio tecnico e un incaricato dei servizi legali — chiedendo la condanna al risarcimento di un danno complessivo di € 7.750,55 in favore del Comune.
Il danno derivava, per una parte, dalla mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale che aveva accertato l’illegittima risoluzione di un contratto e quantificato il risarcimento, con conseguente avvio del giudizio di ottemperanza davanti al TAR e nomina del Commissario; per l’altra, dalla erronea quantificazione dell’importo del debito fuori bilancio riconosciuto in sede commissariale. La questione centrale riguardava la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione dà preliminarmente atto della definizione della posizione del segretario comunale, ammesso al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c. g. c., con separata sentenza. Il giudizio residuo ha quindi ad oggetto la sola posta di danno di € 3.491,43, riferita all’errore di quantificazione, imputata al Commissario, al responsabile tecnico e al consulente legale, con efficienza causale di un terzo ciascuno.
Nel merito, il Collegio muove dai criteri introdotti dalla legge Foti n. 1/2026, che ha definito il perimetro della colpa grave con riferimento all’attività procedimentale. La riforma la configura in presenza di manifesta violazione delle norme applicabili, travisamento del fatto o affermazione o negazione di fatti incontrovertibilmente smentiti dagli atti, ed esclude la colpa grave quando la condotta si conformi a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
La Corte richiama il consolidato orientamento contabile: le Sezioni Riunite n. 10/2003/QM avevano definito la colpa grave come violazione macroscopica, evidente e inescusabile dei doveri di servizio, con necessità di valutazione rigorosamente individualizzata; la Sezione giurisdizionale Sardegna n. 135/2025 ha escluso la colpa grave per attività meramente esecutive svolte in contesti organizzativi complessi e in assenza di autonomia decisionale. La Sezione giurisdizionale Lazio n. 883/2021 ha chiarito che non basta la presenza di irregolarità formali, occorrendo errori non scusabili per la loro grossolanità.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i convenuti sono certamente incorsi in un travisamento del fatto, ma che ciò non è sufficiente: l’errore di calcolo risulta circoscritto sotto il profilo quantitativo e temporale, privo di finalità di vantaggio personale o di terzi, maturato in un procedimento contabile stratificato e prontamente riconosciuto. La fattispecie è quindi riconducibile a un errore materiale non sintomatico di disinteresse verso la funzione, che non supera la soglia minima di gravità.
Quanto al consulente legale esterno, la sua attività era limitata all’assistenza giuridica e alla redazione della parte normativa del provvedimento, senza poteri di elaborazione, verifica o validazione dei prospetti contabili, né competenze in materia. Esclusa la colpa grave per tutti i convenuti, la domanda erariale è respinta, con spese di giudizio poste a carico del Comune e liquidate a favore del convenuto costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.