Pensione di privilegio per infermità cumulate ascrivibili alla Tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 21 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la cognizione è piena e non impugnatoria: il thema decidendum non è l’annullamento dei verbali della Commissione medica di verifica o delle determine dell’INPS, ma l’accertamento del diritto al trattamento di privilegio. Ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, il diritto alla pensione di privilegio esige due requisiti concorrenti: la dipendenza causale o concausale efficiente e determinante delle infermità dal servizio e il requisito inabilitante, con ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A. Accertata la dipendenza causale, la sussistenza del requisito inabilitante è demandata alla consulenza tecnica d’ufficio, le cui conclusioni il giudice può disattendere solo in presenza di vizi logici o incompletezza. Il trattamento decorre, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, dalla data del collocamento in quiescenza quando la domanda sia presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto in congedo dell’Arma dei Carabinieri, collocato in pensione dal 28 settembre 2018, presentava il 25 ottobre 2018 domanda per ottenere la pensione di inabilità di privilegio, deducendo cinque infermità tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio. Con successiva determina l’INPS gli aveva conferito l’indennità una tantum prevista dalla Tabella B per una sola delle infermità, corrispondendo un importo lordo di euro 12.274,36.

Ritenendo errate le conclusioni della Commissione medica di verifica, il ricorrente proponeva ricorso chiedendo l’accertamento del diritto all’ascrivibilità delle infermità alla categoria pensionistica di privilegio vitalizia, con condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione almeno per l’ottava categoria della Tabella A. L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto e, in subordine, la deduzione di quanto già percepito a titolo di indennità una tantum.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico dichiara preliminarmente la contumacia del Ministero della Difesa, del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e della Commissione medica di verifica di Firenze, attesa la regolarità delle notifiche. Ribadisce poi che il giudizio pensionistico non ha carattere impugnatorio e non è subordinato all’annullamento degli atti amministrativi, sostanziandosi in una cognizione piena sul rapporto pensionistico.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione di privilegio quando il dipendente abbia subìto menomazioni dell’integrità personale che lo abbiano reso inabile al servizio e ascrivibili alle categorie della Tabella A, per infermità dipendenti da fatti di servizio. Il terzo comma precisa che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Devono dunque sussistere due condizioni: la dipendenza causale o concausale dal servizio e il requisito inabilitante.

La dipendenza causale delle infermità dal servizio non è contestata dalle parti e risulta provata dalla documentazione del fascicolo amministrativo. Sulla seconda condizione, la Corte ha disposto consulenza medico-legale: il consulente, esaminata la documentazione e visitato il ricorrente, ha ritenuto ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A la sola infermità consistente in protrusioni discali multiple con limitazione funzionale e sciatalgia, mentre ha giudicato non ascrivibili il pregresso trauma cranico e il trauma distorsivo del ginocchio, e ha collocato la sinusite frontale cronica nella Tabella B.

Il giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, che appaiono complete, esenti da vizi logici e supportate dalla documentazione e dalla storia clinica del ricorrente. Il consulente ha altresì riferito di avere trasmesso alle parti il parere preliminare, ricevendo il sostanziale accordo del consulente di parte del ricorrente e nessuna osservazione dal consulente di parte resistente.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti dell’ascrivibilità dell’infermità dorso-lombare all’ottava categoria. Quanto alla decorrenza, applicando l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, il diritto è riconosciuto dal 28 settembre 2018, giorno del collocamento in quiescenza, essendo la domanda presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio. Sulla somma spettano rivalutazione monetaria e interessi legali, limitatamente al maggiore importo tra i due, secondo gli indici ISTAT. Resta fermo il recupero dell’equo indennizzo già corrisposto per la medesima causa, ai sensi dell’art. 144 del d.P.R. n. 1092/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *