Conti agenti riscossione improcedibili fino a scadenza termini discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 113 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi di conto degli agenti della riscossione sono improcedibili quando, alla data di deposito del conto, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Finché tali termini sono aperti, i residui attivi non sono consolidati e l’agente può proseguire o riavviare l’attività esecutiva, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite. Il conto giudiziale va valutato unitariamente, riguardo a tutte le riscossioni e ai versamenti del periodo di gestione, e una pronuncia di merito può essere resa solo quando la gestione risulti esaurita. La declaratoria di improcedibilità non equivale a discarico e onera l’agente a ripresentare il conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati.
Il Fatto
Ventuno relazioni dei magistrati istruttori chiedevano la fissazione dell’udienza per la discussione di altrettanti giudizi di conto, riuniti, aventi ad oggetto i conti giudiziali redatti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in qualità di agente della riscossione di vari enti calabresi, per esercizi finanziari compresi tra il 2018 e il 2021. La richiesta si fondava sull’asserita improcedibilità dei giudizi, alla luce della giurisprudenza della Prima Sezione centrale d’appello.
Con separati decreti presidenziali del 26.07.2023, notificati all’agente contabile e agli enti creditori, veniva fissata l’udienza del 17.01.2024. Nessuna parte comparve; il Pubblico Ministero concluse per l’improcedibilità e la causa passò in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione aderisce all’impostazione del magistrato istruttore e dichiara improcedibili i giudizi riuniti. Il punto di partenza è la giurisprudenza di appello, secondo cui la disciplina sulla resa del conto giudiziale contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato va coordinata, per gli agenti della riscossione, con la legislazione sul discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte a ruolo. Trattandosi di rapporti non ancora esauriti, una pronuncia sul conto può essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, perché il conto va valutato unitariamente.
I conti in esame risultano depositati, nella quasi totalità, dal 2021 in poi e relativi per lo più agli esercizi 2020 e 2021; riportano sia residui iniziali, sia entrate di competenza, sia residui finali ancora da riscuotere. Per le quote affidate nel 2018-2021, l’art. 68, comma 4, d.l. n. 18/2020 — abrogato dal 1° gennaio 2023 dall’art. 1, comma 254, legge n. 197/2022 — consentiva ancora, alla data di presentazione dei conti, di presentare le comunicazioni di inesigibilità: fino al 31 dicembre 2023 per il 2018 e oltre per gli anni successivi. I conti che le presuppongono non potevano quindi essere esaminati nel merito.
Quanto ai residui di entrate, la gestione è stata oggetto di una serie di proroghe del termine ordinario per le comunicazioni di inesigibilità, entrate in vigore prima del deposito dei conti: l’art. 10, comma 2-ter, d.l. n. 35/2013 e l’art. 1, commi 684-687, legge n. 190/2014. Tali disposizioni permettono all’agente contabile di proseguire l’attività esecutiva oltre il termine dell’anno cui si riferisce il conto e impediscono che le partite siano considerate indebitamente non riscosse o regolarmente dichiarate inesigibili.
Analoghi principi valgono per le proroghe successive: l’art. 1, comma 10-quinquies, d.l. n. 148/2017, l’art. 3, comma 20, d.l. n. 119/2018 e la modifica del 2022 dell’art. 1, comma 684, legge n. 190/2014, che hanno progressivamente esteso i termini fino al 2032 per i ruoli consegnati dal 2021 al 2022. Poiché alla chiusura degli esercizi figuravano somme non riscosse e i residui iniziali sono riferiti a un arco temporale amplissimo (2000-2022), allo stato non sussistono i presupposti per l’esame nel merito: permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sul discarico delle partite.
I giudizi vanno pertanto dichiarati improcedibili, fermo restando che la decisione non equivale a discarico e onera l’agente della riscossione a ripresentare i conti, regolarmente sottoscritti e parificati, alla scadenza dei termini prorogati. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio definito in rito su questione preliminare e non essendosi costituite le parti.
Nota della Redazione
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