Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 133 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parere della Sezione regionale di controllo è reso entro sessanta giorni e verifica l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Quando la scelta del modello gestorio e dell’affidamento in house è già stata operata dal Consiglio di bacino, in forza della normativa statale e regionale di settore, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al comune socio. Il parere positivo può essere reso con precisazioni in relazione ai profili dell’equilibrio di bilancio e della motivazione sugli aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Lavagno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta dell’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord di affidare in in house providing il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani a una costituenda società per azioni, partecipata dai 58 comuni del bacino.

Il Comune, all’esito dell’operazione, assume la qualifica di socio, con una partecipazione pari all’1,743% del capitale sociale e un conferimento di euro 78.439,17. La sottoscrizione della quota è stata subordinata al parere favorevole della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. La questione giunge quindi davanti alla Corte nell’esercizio della funzione consultiva prevista dal Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG. L’atto rientra tra quelli sottoposti a scrutinio, perché il Comune acquista per la prima volta la qualità di socio in una nuova società. La verifica investe i parametri dell’art. 5, comma 1, Tusp e il rispetto delle modalità degli artt. 7 e 8, Tusp.

Sul piano della normativa di settore, la Corte osserva che la scelta dell’affidamento in house è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza del d.lgs. n. 201/2022, dell’art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. Veneto n. 52/2012. I Consigli di bacino sono titolari delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio, mentre agli enti locali aderenti residuano scarsi margini di discrezionalità. L’operazione rispetta i vincoli tipologici dell’art. 3 e finalistici dell’art. 4, Tusp, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il Piano economico finanziario asseverato, a valere anche come business plan, dimostra la sostenibilità dell’operazione. Sotto il profilo soggettivo, il Comune ha attestato la copertura della spesa nel bilancio di previsione. Manca però ogni specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: di qui la precisazione del parere, con il compito del Comune di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.

Sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte ritiene assolto l’onere motivazionale mediante il rinvio per relationem alla Relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark con confronto tra modelli di affidamento, fabbisogni standard e dati ISPRA. La Sezione ritiene le ragioni di convenienza congrue.

Infine, sull’art. 5, comma 2, Tusp, la deliberazione consiliare non risulta motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: anche questo profilo è oggetto di espressa precisazione. Il parere è quindi positivo, allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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