Prescrizione del danno erariale da erogazioni contributive e insussistenza dell’occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. III App. n. 19 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, decorre dal momento in cui il danno si esteriorizza divenendo concretamente percepibile e conoscibile dall’Amministrazione, secondo un criterio di ordinaria diligenza, e non dal compimento della condotta illecita. La deroga dell’occultamento doloso, che sposta il dies a quo alla data di scoperta del danno, richiede un quid pluris rispetto alla causazione del fatto dannoso, consistente in una condotta ulteriore, anche omissiva, specificamente volta a impedire la conoscenza del danno. Tale occultamento non ricorre allorché l’Amministrazione danneggiata abbia avuto piena disponibilità della documentazione e abbia effettuato verifiche contabili sui contributi erogati.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale per il danno asseritamente subito da una Regione in dipendenza della percezione, da parte di una fondazione, di contributi pubblici stanziati con due leggi regionali e conseguiti, secondo l’accusa, mediante documentazione di spesa falsa o non inerente alle iniziative finanziate.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 595/2022, aveva affermato il dolo dei convenuti e li aveva condannati in via solidale al pagamento della somma oggetto di domanda, oltre interessi e spese. Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto distinti appelli, di analogo contenuto, riuniti dalla Sezione d’appello. La Regione ha spiegato intervento adesivo, mentre la Procura generale ha chiesto il rigetto dei gravami. Gli appellanti hanno anche chiesto un differimento dell’udienza in vista di una possibile riforma legislativa in materia contabile, richiesta respinta dal Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta la riunione dei gravami, affronta per primo il motivo concernente la prescrizione, qualificandolo come regola della ragione più liquida rispetto agli altri motivi, già assorbiti dalla decisione.
La Sezione ricostruisce in termini generali il sistema: ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Richiamando la regola dell’art. 2935 cod. civ., la Corte precisa che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, quindi, non basta il compimento della condotta illecita, occorrendo un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte dell’Amministrazione.
Il dies a quo coincide dunque con l’esteriorizzazione del danno e, secondo la giurisprudenza contabile e di legittimità richiamata, con il momento della perdita delle somme, id est il pagamento che concretizza la deminutio patrimonii. Non incidono sul decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Quanto alla deroga, la Corte distingue l’art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., che sospende il termine finché il creditore non scopra il dolo, dall’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, che individua un diverso incipit del termine nella data di scoperta del danno. L’occultamento doloso non può coincidere con la commissione del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris: atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno in fieri o a nascondere un danno già prodotto. Esso può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo, purché relativo a un atto dovuto per legge o per contratto, e può consistere in un silenzio serbato maliziosamente su circostanze che si aveva il dovere giuridico di far conoscere.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la documentazione posta a base della domanda risarcitoria è sempre stata nella piena disponibilità dell’Amministrazione, che l’ha conosciuta e analizzata ai fini dell’erogazione dei contributi, effettuando verifiche contabili. Tale conoscenza esclude la ricorrenza di condotte occultatrici e consente l’operatività del principio generale sul computo della prescrizione. Poiché le erogazioni dei contributi sono intervenute tra il 2005 e il 2008 e l’atto interruttivo è stato notificato nel febbraio 2021, il termine quinquennale era interamente decorso. Gli appelli sono pertanto accolti e la prescrizione dichiarata, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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