Danno erariale da lesione del sinallagma e danno all’immagine da assenteismo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 97 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, in costanza di rapporto, distrae le proprie energie lavorative verso finalità egoistiche e incompatibili con i doveri d’ufficio arreca all’amministrazione un danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, distinto dal danno da disservizio e dal danno da assenteismo. Tale pregiudizio, in quanto la retribuzione risulta inutiliter data, è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., con riferimento all’entità della retribuzione distratta dal fine pubblico. Il danno all’immagine da assenteismo di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è figura autonoma e derogatoria rispetto a quella generale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, azionabile a prescindere dalla previa condanna penale e senza che il clamor fori ne costituisca elemento costitutivo, rilevando solo ai fini della quantificazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un dipendente a tempo indeterminato dell’Università di Pisa, addetto a una posizione organizzativa nell’area informatica, chiedendone la condanna al risarcimento in favore dell’Ateneo per complessivi euro 59.304,70: euro 49.304,70 per danno da disservizio ed euro 10.000,00 per danno all’immagine, in relazione a un protratto assenteismo.

L’attività investigativa della Guardia di Finanza, delegata dal pubblico ministero penale, aveva accertato — tramite pedinamenti, video di sorveglianza, timbrature del badge e analisi del PC di servizio — che il dipendente si allontanava ripetutamente dal posto di lavoro senza giustificazione e svolgeva attività imprenditoriale nel settore immobiliare, anche in orario d’ufficio e con mezzi dell’Ateneo. Il procedimento penale si era concluso con l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e risarcimento. Il dipendente ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato, non accolta per il dissenso del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una tassonomia dei danni erariali configurabili quando le energie lavorative del pubblico dipendente siano sviate verso fini egoistici, individuando cinque voci: danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, danno patrimoniale da assenteismo, danno non patrimoniale all’immagine da assenteismo, danno all’immagine da delitto contro la PA e danno da disservizio. Quest’ultimo, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, presenta una struttura trivalente, ricomprendendo il disservizio in senso stretto, la mancata erogazione della prestazione lavorativa e l’esercizio illecito di pubbliche funzioni.

Su questa base il Collegio qualifica la fattispecie non come danno da disservizio, ma come lesione del rapporto sinallagmatico: la condotta contraria ai doveri d’ufficio ha comportato la distrazione delle energie lavorative e la percezione di una retribuzione priva di causa. Il danno viene quantificato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., ancorandolo alla retribuzione lorda percepita dal dipendente a partire dal 2017, anno di passaggio dal part time al 50% a quello al 70%, ritenuto momento di recrudescenza delle condotte illecite.

La Corte conferma la ricostruzione probatoria della Procura, fondata su un compendio di stretta rigorosità: timbrature, filmati, appunti manoscritti e file rinvenuti nel PC istituzionale, generati in orario d’ufficio. Il nesso causale è ritenuto pacifico, poiché la condotta è stata posta in essere dal dipendente nella sua qualità. L’argomentazione difensiva basata sulle schede valutative positive è respinta, valorizzando la Corte i punteggi minimi assegnati su continuità dell’apporto e comportamenti organizzativi.

Quanto al danno non patrimoniale all’immagine, la Corte richiama il comma 2 dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che ha positivizzato una figura autonoma e derogatoria rispetto alla disciplina generale. La perseguibilità prescinde dalla previa sentenza definitiva di condanna e non richiede il clamor fori, che opera solo come criterio di quantificazione. Proprio l’assenza di risonanza mediatica induce il Collegio a liquidare la metà di quanto richiesto, determinando l’importo in euro 5.000,00. Il dipendente è pertanto condannato al pagamento complessivo di euro 54.304,70, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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