Conto di riscossione tributi procedibile per mero errore di trasmissione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 125 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il deposito della documentazione contabile in copia — priva di firma digitale originale e di parificazione — non determina l’improcedibilità quando il conto e la parifica risultino esistenti ab initio e siano stati successivamente regolarizzati, poiché il difetto integra un mero errore di trasmissione. La procedibilità del giudizio di conto va pertanto dichiarata, con restituzione degli atti al magistrato istruttore per l’esame nel merito. L’esistenza originaria della sottoscrizione digitale e della parificazione, desumibile dal sistema informativo, prevale sull’anomalia del deposito in copia non tempestivamente segnalata.

Il Fatto

Il magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale relativo alla gestione della riscossione tributi di un Comune per l’esercizio 2018, effettuata da una società affidataria. La richiesta era sorretta dalla domanda di declaratoria di improcedibilità per mancanza di sottoscrizione dell’agente contabile e di parificazione.

Fissata l’udienza, nessuna parte si costituiva. In prossimità della discussione il Comune trasmetteva documenti, tra cui la determina di parificazione del responsabile del servizio finanziario e il file del conto con la relativa lettera di trasmissione, entrambi sottoscritti digitalmente. Il giudizio giungeva così alla decisione sulla sola questione preliminare di procedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il conto originariamente depositato recava, all’ultima pagina, una mera stampigliatura “firmato digitalmente”: mancava la firma digitale, trattandosi di semplice file PDF, pur contenendo il nome del Presidente pro-tempore della società. Era inoltre presente il visto del responsabile del servizio finanziario richiamato dall’art. 25 d.lgs. n. 112/1999, norma che rinvia alla parifica e prevede l’inoltro informatico.

La vicenda veniva regolarizzata con il deposito, successivo alla relazione del magistrato istruttore, del conto e della parifica digitalmente sottoscritti in date antecedenti. Dalla lettura delle firme nel sistema informativo emergeva che tali sottoscrizioni esistevano ab initio, ma erano state depositate in copia senza che l’anomalia fosse segnalata tempestivamente.

Su questa base la Corte qualifica la fattispecie come mero errore di trasmissione di documentazione in realtà esistente fin dall’inizio. Il vizio non incide sull’attitudine del giudizio a proseguire: deve quindi dichiararsi la procedibilità del giudizio sul conto, rimettendo gli atti all’istruttore perché proceda all’esame nel merito.

Il percorso argomentativo distingue nettamente il difetto sostanziale del conto dall’irregolarità del suo deposito. La Corte non nega l’anomalia documentale, ma la ricolloca sul piano della trasmissione, valorizzando l’esistenza originaria delle sottoscrizioni e della parifica, comprovata dal sistema informativo. Le spese sono riservate al definitivo, coerentemente con la natura non definitiva della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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