Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nelle pensioni privilegiate (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 65 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio previdenziale, l’accoglimento in via amministrativa della domanda di pensione di inabilità di privilegio nel corso del processo determina la cessata materia del contendere. La declaratoria non esonera tuttavia il giudice dalla regolazione delle spese. Ove l’amministrazione abbia omesso di provvedere sulla domanda e sulle successive diffide, il criterio della soccombenza virtuale impone la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, poiché l’esito favorevole è conseguito solo per effetto dell’iniziativa giudiziale del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per sentir accertare il diritto alla pensione di inabilità di privilegio, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in relazione a infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte all’8° categoria tabella A ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha chiesto la condanna dell’Istituto alla corresponsione degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione.

Esponeva di aver presentato domanda di trattamento privilegiato, sussistendone i presupposti in forza dei pareri del competente Comitato di Verifica, e di aver diffidato l’ente a provvedere in due distinte occasioni. L’INPS, costituitosi tardivamente, ha prodotto la determina di accoglimento e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Disposto il rinvio su concorde richiesta delle parti, all’udienza dell’11 marzo 2025, l’INPS ha provveduto anche alla liquidazione degli arretrati. Le parti hanno quindi concordato sulla cessata materia del contendere, ma il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese. Il giudice prende atto della concorde prospettazione e ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria.

La questione giuridica attiene alla regolazione delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama il principio della soccombenza virtuale. Occorre cioè valutare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se la pretesa fosse stata accertata, per addossare le spese alla parte che vi avrebbe soccombuto.

Il giudice accerta l’inerzia dell’amministrazione previdenziale. L’INPS ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante al ricorrente già a seguito della richiesta e delle diffide formulate in via amministrativa. Il soddisfacimento della pretesa è invece intervenuto solo dopo l’instaurazione del processo.

Su tali basi il giudice condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’importo è determinato in € 1.065,40, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La pronuncia conferma che la definizione in via amministrativa non preclude al giudice la valutazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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