Danno da disservizio non presunto nell’assenteismo fraudolento del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 126 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente, il danno patrimoniale da retribuzioni indebitamente corrisposte è provato dal giudicato penale che abbia accertato la falsità delle attestazioni di presenza, con efficacia vincolante ex art. 651 c.p.p. Il danno da disservizio, quale perdita di utilità ulteriori rispetto alla prestazione lavorativa in sé, non può invece essere presunto dalla sola inesattezza della prestazione, dalla qualifica o dagli incarichi del dipendente. Esso richiede elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ., idonei a dimostrare la sostanziale inutilità della prestazione residua o inesattamente eseguita. In difetto, deve presumersi che la retribuzione indebitamente percepita corrisponda al valore della prestazione perduta per l’amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva davanti alla Sezione giurisdizionale un militare dell’Arma dei Carabinieri, in congedo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale in favore del Ministero della Difesa. La pretesa riguardava un dipendente che, risiedendo fuori regione, aveva attestato nei memoriali di servizio presenze e orari non corrispondenti al vero, allontanandosi in anticipo o presentandosi in ritardo, e in alcuni casi senza svolgere alcun servizio.

La vicenda traeva origine da una notizia di danno della Procura militare, seguita da una pronuncia di condanna per truffa militare pluriaggravata continuata, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La Procura chiedeva il ristoro del danno patrimoniale da assenteismo e, in via equitativa, di un danno da disservizio parametrato alla metà della retribuzione lorda del periodo. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce anzitutto la declaratoria di contumacia, non essendosi il convenuto costituito nonostante la regolare notifica all’avvocato presso cui aveva eletto domicilio. Da ciò deriva che le eccezioni in senso stretto, tra cui la prescrizione, non sono esaminabili, perché andavano riproposte a pena di decadenza nella comparsa di costituzione ex art. 90, comma 3, c.g.c.

Nel merito, il giudice separa le due domande. Quanto al danno patrimoniale, le sentenze penali irrevocabili hanno accertato, con efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p., la condotta dannosa, il nesso causale e l’indebita erogazione delle retribuzioni, quantificate in € 4.261,77 al netto dello straordinario relativo all’episodio per cui era intervenuta assoluzione. Le false attestazioni integrano la modalità fraudolenta prevista dall’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, la cui applicabilità al personale militare è ritenuta pacifica.

L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo: la sistematica reiterazione della condotta e la prolungata durata delle assenze escludono la mera negligenza. Sussistono pertanto i presupposti della responsabilità amministrativa ex art. 52 r.d. n. 1214/1934, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale.

Diverso l’esito sulla domanda di danno da disservizio. La Corte ammette in linea di principio che l’assenteismo fraudolento possa produrre un pregiudizio ulteriore, consistente nella spesa sostenuta per acquisire una prestazione inutile. Tuttavia esclude che tale danno possa desumersi automaticamente dalla frequenza delle assenze, dalla qualifica rivestita o dagli incarichi di responsabilità. Occorrono riscontri concreti della sostanziale inutilità della prestazione residua, come la prova documentale o testimoniale che gli obblighi di sicurezza o di gestione non siano stati adempiuti.

Poiché l’attrice si è limitata ad affermazioni presuntive, la domanda è respinta. La condanna patrimoniale è poi incrementata di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali ex art. 1282 cod. civ., con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

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