Mancata rendicontazione degli ordinativi collettivi di pagamento: la Sezione fissa il termine (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 197 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione, entro il termine di legge, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale costituisce violazione dell’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 123/2011 e impedisce all’ufficio di controllo di esercitare la verifica propedeutica all’eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 14-bis. La Sezione regionale di controllo, preso atto dell’omissione, ne accerta la sussistenza e fissa all’amministrazione inadempiente un termine perentorio per la trasmissione della documentazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. La medesima pronuncia attiva il raccordo con l’amministrazione centrale di appartenenza, ai fini dell’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 123/2011, che collega il comportamento del funzionario alla corresponsione della quota di trattamento economico accessorio legato alla produttività individuale e alla retribuzione di risultato. L’accertamento ha natura di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, non di giurisdizione di responsabilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’istituzione scolastica, confluita dal 01.09.2024 in due diversi istituti comprensivi, alla quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila aveva richiesto gli atti e la documentazione presupposta ai pagamenti effettuati per gli esercizi 2020 e 2023. La selezione aveva riguardato, per il 2020, partite stipendiali per poco più di quarantasettemila euro e, per il 2023, ulteriori partite comprensive di competenze fisse e accessorie.
L’organo di controllo ha comunicato alla Sezione la mancata presentazione della rendicontazione dovuta ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 123/2011. La questione è così giunta alla Sezione regionale di controllo in sede di verifica successiva sulla regolarità dei pagamenti stipendiali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 93/2016, che ha inserito nel d.lgs. n. 123/2011 il controllo successivo dei c.d. ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale. L’art. 11, comma 1, lett. e-bis) annovera tali ordini tra gli atti sottoposti a verifica amministrativa e contabile, mentre il successivo comma 3-ter impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di presentare agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell’esercizio di riferimento.
Il collegio richiama poi l’art. 13-bis, che disciplina le modalità informatiche ed elaborabili della rendicontazione e, al comma 2, prevede l’obbligo di fornire la documentazione giustificativa e di corrispondere entro trenta giorni alle richieste degli uffici di controllo. Il comma 3 della stessa disposizione stabilisce che, in caso di mancata presentazione nel termine, l’ufficio di controllo diffida il responsabile e ne informa l’amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell’art. 14, comma 8.
La pronuncia valorizza la funzione propedeutica della rendicontazione. Secondo l’impianto legislativo richiamato, la verifica consentita dalla documentazione è presupposto necessario per l’applicazione delle normative di recupero delle somme indebitamente percepite, disciplinate dai commi 3 e 4 dell’art. 14-bis. La Sezione sottolinea come l’omissione abbia impedito alla Ragioneria Territoriale di attuare la procedura di verifica prevista dalla normativa vigente, con conseguente compressione della funzione di controllo.
Su queste basi la Sezione accerta la mancata presentazione dei rendiconti afferenti agli ordinativi collettivi di pagamento delle annualità in esame. Fissa quindi il termine di quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione affinché l’amministrazione inadempiente trasmetta alla Ragioneria Territoriale competente la documentazione necessaria al controllo, che provvederà nei successivi dieci giorni a comunicarne gli esiti alla Sezione. Contestualmente, l’Ufficio Scolastico Regionale è chiamato a riferire sull’applicazione dell’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 123/2011. La deliberazione è disposta per la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila, all’istituzione scolastica e all’Ufficio Scolastico Regionale.
Nota della Redazione
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