Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione militare ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 380 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, ove nelle more del giudizio la prestazione domandata sia stata liquidata dall’ente previdenziale, va dichiarata la cessata materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate quando il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 ai militari cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità ha formato oggetto di orientamenti non uniformi, superati solo dalle più recenti pronunce di risoluzione di questioni di massima delle Sezioni Riunite nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende improduttivo il giudizio ed esclude la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già cessato dal servizio militare con oltre venti anni di anzianità, ha domandato la riliquidazione della pensione in godimento mediante l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, con interessi e rivalutazione monetaria.
L’istituto previdenziale, costituendosi, ha rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione d’ufficio della prestazione con l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, concludendo per la cessazione della materia del contendere. Nella stessa direzione ha concluso la parte attrice, che ha allegato il riconoscimento di quanto richiesto con il ricorso. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La decisione muove da un dato processuale puntuale: nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata dall’ente previdenziale. Il Giudice Unico ne trae la conseguenza tipica: l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito è venuto meno per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere.
La parte più significativa del percorso riguarda la regolazione delle spese. La Corte non applica automaticamente il criterio della soccombenza, ma valorizza un dato oggettivo del contenzioso pensionistico: la tesi dell’istituto, contraria all’applicazione indiscriminata dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio, ha ricevuto adesione per un arco temporale prolungato da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile.
Questo orientamento può dirsi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati in sede di risoluzione di questioni di massima dalle Sezioni Riunite nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. La resistenza iniziale dell’istituto, dunque, non è stata frutto di scelta temeraria ma di un quadro giurisprudenziale non ancora consolidato: di qui la compensazione integrale delle spese di lite.
Il dispositivo dichiara pertanto la cessata materia del contendere, compensa le spese di lite e nulla dispone per le spese di giudizio, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.