Conti giudiziali: giudicato interno sulla procedibilità e poteri istruttori del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 130 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertamento sulla procedibilità dei conti giudiziali compiuto dal giudice monocratico con decreto non opposto, ai sensi dell’art. 142, primo comma, c.g.c., diviene definitivo e forma giudicato interno. A tale accertamento consegue la preclusione, per il collegio investito della revisione, di ogni autonoma rivalutazione in senso contrario, non potendo il giudice della fase successiva disconoscere quanto già stabilto in sede di giudizio per resa. Resta invece integro il potere istruttorio del collegio che, ai sensi dell’art. 149 c.g.c., può ordinare all’amministrazione la trasmissione della documentazione indispensabile al compiuto esame delle gestioni contabili, con termine perentorio e successiva rimessione degli atti al magistrato designato.
Il Fatto
La vicenda riguarda cinque conti giudiziali resi da un’agente contabile di una Questura, relativi agli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, aventi ad oggetto la riscossione dei proventi della mensa non obbligatoria. I conti provengono da un giudizio per resa, concluso con declaratoria di improcedibilità contenuta in un decreto monocratico, non opposto.
Il magistrato designato ha chiesto in via principale la declaratoria di improcedibilità dei conti, per carenza di parifica da parte dell’organo competente, e in via subordinata l’acquisizione della documentazione mancante tramite provvedimento interlocutorio. L’amministrazione, dopo solleciti e proroghe, ha trasmesso solo una parte dei documenti richiesti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione di rito. Tutti i conti provengono dal medesimo giudizio per resa, definito con decreto monocratico che ne aveva dichiarato l’improcedibilità. Avverso tale decreto non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 142, primo comma, c.g.c., con la conseguenza che l’accertamento sulla procedibilità è divenuto definitivo.
Il collegio ne trae la preclusione a ogni diverso accertamento. Il giudicato interno formatosi in sede di giudizio per resa impedisce al giudice della successiva fase di revisione di rimettere in discussione la procedibilità dei conti, già positivizzata dal giudice monocratico. La tesi principale del magistrato designato viene pertanto disattesa.
Diversa è la sorte della domanda subordinata. La Sezione condivide le conclusioni del magistrato in ordine alla necessaria acquisizione della documentazione richiesta con le note istruttorie, parzialmente riscontrate dall’amministrazione. Si tratta di materiale indispensabile ai fini dell’esame delle gestioni contabili.
La Corte richiama l’art. 149 c.g.c. quale fondamento del potere istruttorio esercitato. L’amministrazione è quindi tenuta a trasmettere, per ciascuna gestione, la documentazione analiticamente elencata: regolamenti, conto dei bollettari, provvedimento di nomina dell’agente contabile, ricevute di riscossione, registro di cassa, verbali di verifica, elenco degli aventi diritto con indicazione delle esenzioni, fatture e attestazione del responsabile del servizio finanziario.
Il provvedimento è pertanto una sentenza-ordinanza: non definitiva sul merito contabile, ma idonea a definire il rito e a imporre l’adempimento istruttorio. Gli atti sono rimessi al magistrato designato, con ampia facoltà di disporre ulteriori accessi, anche a mezzo della Guardia di Finanza, e con fissazione dell’udienza di prosecuzione. Le spese sono poste al definitivo.
Nota della Redazione
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