Contributi pubblici e rendicontazione di spese non ancora sostenute: responsabilità per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 135 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È indebita, e costituisce danno erariale, l’erogazione di contributi pubblici a fronte di fatture e ricevute quietanzate che attestino spese non ancora sostenute, prestazioni non ancora eseguite, ovvero il cui pagamento al fornitore sia intervenuto in epoca successiva alla rendicontazione. Il beneficiario di pubbliche contribuzioni è tenuto, in sede di richiesta di rimborso, al rispetto dei doveri di buona fede e al principio generale della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, presidiato dall’art. 184 del TUEL per gli enti locali e dalla disciplina regionale contabile per i contributi regionali. Il difetto di tali adempimenti, ove accompagnato da piena coscienza e volontà, integra di regola il dolo e comporta l’obbligo di risarcimento del danno in favore dell’ente erogatore. La documentazione prodotta dopo l’erogazione non esime da responsabilità, salvo che il convenuto provi l’utilità conseguita dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994.

Il Fatto

Con atto di citazione depositato nel maggio 2022, la Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha convenuto un’associazione e il suo rappresentante legale pro tempore, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale complessivo di oltre 507.000 euro, in favore di un ente provinciale (poi città metropolitana) e della Regione Calabria. Il danno sarebbe derivato dall’indebita percezione di contributi pubblici afferenti una serie di progetti finanziati a partire dal 2007.

Secondo l’accusa, i convenuti avevano giustificato le spese rendicontate presentando all’ente erogatore documenti fiscali non veritieri, recanti attestazioni di avvenuta quietanza non corrispondenti al vero, in quanto i pagamenti erano avvenuti successivamente alla rendicontazione o non erano stati integralmente eseguiti. Solo l’associazione ha presentato deduzioni difensive, ritenute non persuasive. La difesa ha eccepito la prescrizione e, nel merito, l’assenza di danno, sostenendo l’integrale impiego dei contributi e l’avvenuto pagamento ai fornitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto richiamato la disciplina amministrativo-contabile applicabile. Per i contributi provinciali, l’art. 184 del TUEL impone che la liquidazione avvenga sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore e la regolarità della prestazione. La normativa regolamentare provinciale richiede la presentazione di relazione consuntiva sulle spese sostenute. Ne deriva che l’erogazione a fronte di fatture quietanzate diviene indebita e costituisce danno qualora la documentazione non sia conforme al vero.

La Corte ha poi esaminato la posizione soggettiva dei convenuti sotto il profilo dell’elemento psicologico. Il riferimento è all’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, che consente di ridurre il quantum del danno in presenza di vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Il Collegio ricorda che l’onere di provare un risultato utile grava, per il principio dispositivo, sulla parte che invoca la compensazione, e che nel caso di specie i convenuti si sono limitati a darlo per scontato.

Passando alle singole fattispecie, la Corte ha accolto numerose contestazioni relative ai progetti provinciali: la mancata prova di una spesa sostenuta, la falsa attestazione di quietanza, il pagamento intervenuto dopo la rendicontazione, la non inerenza di alcuni beni al finanziamento e la sovrafatturazione riscontrata in sede di consulenza tecnica. Su alcuni progetti sono stati invece esclusi addebiti per avvenuto ripianamento.

Quanto ai contributi regionali, il Collegio ha applicato l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002 e il regolamento attuativo n. 2/2010, che impongono che il dirigente liquidi la spesa in base a titoli e documenti comprovanti il diritto del creditore, con allegazione dei giustificativi. La delibera di Giunta n. 770/2010 prevede inoltre la revoca del contributo in caso di mancata trasmissione del rendiconto. Poiché l’associazione ha portato a rimborso fatture attestanti spese non sostenute, talora riferite a prestazioni non effettuate, le erogazioni regionali sono state ritenute indebite e dannose.

Il Collegio ha infine ritenuto la condotta antigiuridica, per violazione dei doveri di buona fede incombenti sul beneficiario di pubbliche contribuzioni, e ha ravvisato il dolo, desunto dalla natura della documentazione allegata alle rendicontazioni e dalle vicende dei pagamenti. Ha quindi condannato l’associazione al risarcimento della somma complessiva indicata, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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