Danno erariale da indebita percezione di contributi agricoli e contratti apocrifi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 210 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di aiuti agricoli che inserisce nelle domande uniche di pagamento particelle sulle quali non vanta alcun titolo giuridico di conduzione, simulandone la sussistenza mediante contratti di fondi rustici non autentici, risponde del danno erariale per l’indebita percezione dei contributi. La mancanza di un titolo reale o personale di godimento dei terreni integra una sovradichiarazione rilevante ai sensi della normativa unionale e nazionale, con conseguente obbligo di restituzione. La dedotta responsabilità dei CAA nei controlli non esonera il richiedente, sul quale grava in primo luogo l’onere di veridicità delle dichiarazioni. L’irrituale deposito di un supporto informatico non autorizzato limita la cognizione del giudice al solo materiale riversato nel sistema informatico.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento, in favore dell’AGEA, di un presunto danno erariale di euro 27.439,64. L’azione traeva origine da una relazione della Guardia di Finanza che segnalava una presunta indebita percezione di contributi pubblici.

Per le campagne 2017, 2018 e 2019 la convenuta aveva presentato le domande uniche di pagamento, dichiarando la conduzione di superfici agricole e ottenendo complessivamente la somma richiesta. La proprietaria di due appezzamenti censiti al catasto, inseriti nelle domande, aveva denunciato l’utilizzo indebito dei propri terreni. Le indagini avevano accertato che i contributi erano stati erogati in assenza di titoli giustificativi per numerose particelle: i presunti locatori avevano disconosciuto le firme apposte ai contratti, in realtà apocrife. La convenuta, pur invitata a presentare deduzioni, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente citata e non costituitasi. In via preliminare ha esaminato la questione del deposito del supporto informatico da parte della Procura. Il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. 179/2012, prevede il deposito digitale degli atti, salvo la conversione analogica subordinata alla previa autorizzazione del Presidente della Sezione. Nel caso di specie la Procura non ha prospettato difficoltà di conversione né ha richiesto l’autorizzazione. L’irritualità del deposito ha quindi limitato la cognizione del Collegio al solo materiale riversato nel sistema informatico.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Per le campagne agricole dal 2015 trovano applicazione il Reg. UE 1307/2013, il Reg. delegato (UE) 639/2014 e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014. La disciplina parametra gli aiuti all’estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni di cui l’istante dispone sulla base di titoli giuridici, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni. La ratio di certezza della consistenza aziendale è recata dall’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 503/1999.

Le ipotesi di decadenza e ripetizione sono disciplinate dall’art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014, che per le sovradichiarazioni superiori al 20% della superficie determinata esclude la concessione di alcun aiuto. L’inserimento di particelle prive di titolo rileva inoltre ai sensi dell’art. 60 del Reg. UE 1306/2013, che introduce la clausola di elusione per i benefici ottenuti creando artificialmente le condizioni richieste. Sul piano nazionale operano l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che sanziona con la decadenza le dichiarazioni non veritiere, e l’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, che impone la restituzione dell’indebito.

Applicando tali coordinate, la Corte ha rilevato che per tutti i contratti controllati i presunti cessionari hanno disconosciuto le proprie firme, negando di conoscere la convenuta. Le particelle in questione risultano inserite in tutte le domande. La linearità della prospettazione accusatoria non è stata smentita da alcuna difesa alternativa, stante la mancata costituzione. Le deduzioni preprocessuali sono state ritenute inidonee, poiché la convenuta non è parte di alcuno dei preliminari prodotti e la documentazione sull’allevamento bovino è irrilevante. La Corte ha quindi accolto integralmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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