Responsabilità contabile dell’albergatore per omesso riversamento imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 63 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno e omette di riversarla al Comune risponde a titolo di responsabilità amministrativo-contabile per il danno cagionato all’ente locale. Tra il gestore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, funzionalizzato all’esercizio della potestà impositiva, sicché la giurisdizione appartiene al giudice contabile anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore quale responsabile dell’imposta. Il contabile assume una posizione di garanzia qualificata: la prova della condotta causativa di danno è raggiunta con la violazione degli obblighi di servizio, in assenza di ragionevole giustificazione o di prova liberatoria del riversamento.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società che gestiva una struttura ricettiva e il suo legale rappresentante pro tempore per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa nel secondo trimestre del 2022. L’ammontare del tributo, in assenza della dichiarazione trimestrale, è stato determinato dal Comune sui dati trasmessi dal gestore all’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 109, comma 3, R.D. n. 773/1931, come consentito dall’art. 13-quater, comma 2, d.l. n. 34/2019.
La segnalazione alla Procura contabile è seguita all’emissione, rimasta senza esito, dell’accertamento esecutivo divenuto definitivo e affidato alla concessionaria della riscossione. I convenuti, dopo l’invito a dedurre, non hanno depositato difese né si sono costituiti in giudizio. La Procura ha chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accertato la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, dichiarando la contumacia dei convenuti. Nel merito ha confermato la giurisdizione contabile, richiamando la posizione consolidata della Sezione secondo cui essa sussiste anche a seguito dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta di soggiorno, in linea con l’orientamento delle Sezioni d’appello.
La domanda attorea è stata ritenuta fondata. I convenuti devono rispondere per non aver riversato il tributo riscosso nel secondo trimestre del 2022, in violazione dell’art. 6 del regolamento del Comune che disciplina il riversamento. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 19654/2018, per le quali i regolamenti comunali affidano al gestore attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva, instaurando un rapporto di servizio pubblico con compiti contabili, avulso da quello tributario sebbene a esso funzionalizzato.
Il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata: la prova della condotta causativa di danno è raggiunta quando risulti la violazione degli obblighi di servizio senza ragionevole giustificazione. I convenuti, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria del riversamento contestato, sicché la condotta è stata ritenuta caratterizzata dall’elemento psicologico del dolo, inteso come intenzionalità della violazione dell’obbligo.
Quanto alla quantificazione, il Collegio l’ha ritenuta corretta perché tiene conto della sola imposta non riversata, e non di interessi e sanzioni. Il calcolo, fondato sui pernottamenti comunicati all’Autorità di pubblica sicurezza, include anche eventuali pernottamenti esenti, ma i convenuti non ne hanno offerto la prova, salvo il caso di esenzione per età, essendo l’esenzione subordinata alla consegna di apposita documentazione.
La Corte ha quindi accolto la domanda, condannando in solido la società e il legale rappresentante al pagamento della somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio secondo soccombenza. In sede di esecuzione l’Amministrazione dovrà tenere conto di quanto eventualmente già recuperato.
Nota della Redazione
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