Riparto tra OSL e gestione ordinaria dei debiti da rimborso secondo la competenza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 101 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dissesto degli enti locali, il riparto di competenza tra organismo straordinario di liquidazione e organi titolari delle ordinarie competenze gestionali segue, di regola, un criterio di imputazione temporale degli atti e fatti di gestione, integrato dalle regole della competenza economica. L’effetto delle operazioni gestionali deve essere attribuito all’esercizio al quale si riferisce, non a quello in cui si concretizza il movimento finanziario: rileva il momento in cui si è verificato l’arricchimento o l’impoverimento patrimoniale dell’ente, non quello dell’esigibilità dell’obbligazione pecuniaria. Ne consegue che il debito da rimborso di somme versate per oneri di urbanizzazione o concessioni cimiteriali spetta alla gestione ordinaria se il fatto gestionale che lo genera (rinuncia, decadenza, annullamento) si colloca successivamente alla data di segregazione, mentre è attratto nella massa passiva se il fatto è anteriore, ancorché la richiesta pervenga dopo. L’ordinamento non consente all’ente di accertare crediti verso l’organo di liquidazione né di conservarli tra i residui attivi concorrenti alla determinazione del risultato di amministrazione, poiché le gestioni contabili, sebbene separate, restano riconducibili a un unico soggetto giuridico.
Il Fatto
Il Comune di Montemiletto, in stato di dissesto finanziario, ha formulato istanza di parere per individuare l’organo competente a disporre il rimborso di oneri di urbanizzazione e di somme versate a titolo di contributo per concessioni cimiteriali, incassati antecedentemente alla dichiarazione di dissesto ma richiesti in restituzione successivamente. La questione ripropone il tema del riparto tra organismo straordinario di liquidazione e organi della gestione corrente delle obbligazioni passive dell’ente dissestato.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana dichiara ammissibile la richiesta, ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi, trattandosi di questione interpretativa afferente all’imputazione della spesa secondo la disciplina contabile degli enti in dissesto. Nel merito, la deliberazione ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto dal d.l. n. 66/1989 all’assetto oggi fissato dagli artt. 252 e 254 TUEL, valorizzando la portata dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 che correla i debiti ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La Corte osserva che l’individuazione del confine tra le gestioni non può fondarsi esclusivamente sul dato temporale della nascita giuridica dell’obbligazione, ma richiede l’impiego dei principi della competenza economica di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. Il criterio discretivo risiede nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento o un impoverimento patrimoniale dell’ente: se tale effetto si è già prodotto prima della data di segregazione, il debito è correlato alla gestione pregressa, a prescindere dal momento dell’accertamento. La ricostruzione si pone in continuità con l’Adunanza plenaria n. 15/2020 e con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, che ancorano la selezione dei debiti alla manifestazione economica della transazione.
Applicando tali coordinate alle fattispecie in esame, la Corte distingue a seconda della natura del titolo. Per i permessi di costruire, se la rinuncia, la decadenza o l’interruzione dei lavori si verificano dopo il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, il debito restitutorio spetta alla gestione ordinaria, poiché l’ente aveva già conseguito l’arricchimento nell’esercizio precedente. Diverso è il caso dell’indebito oggettivo per versamenti erronei, in cui la causa giustificativa dell’esborso è assente ab origine e il debito risulta già sorto sul piano economico alla data di segregazione, con conseguente attrazione nella massa passiva. Per le concessioni cimiteriali valgono analoghi criteri: la rinuncia successiva alla data di riferimento determina la competenza della gestione corrente, mentre il rimborso di somme erroneamente versate spetta all’organo di liquidazione. Quanto alle somme versate a titolo di acconto per loculi da costruire, ove abbiano acquisito natura di fondi a gestione vincolata, rileva la disciplina dell’art. 2-bis, comma 1, del d.l. n. 113/2016 che attribuisce all’OSL l’amministrazione dei relativi residui.
La deliberazione esclude infine che l’ente possa accertare importi corrispondenti a crediti vantati verso l’organo di liquidazione o conservarli tra i residui attivi: le gestioni contabili, pur separate, fanno capo al medesimo soggetto giuridico e la riferibilità dell’attività del commissario all’ente impedisce di configurare vere e proprie poste attive, in carenza dei requisiti di esigibilità e quantificazione certa richiesti dall’art. 179 TUEL. La registrazione di tali somme tra le entrate di competenza violerebbe i principi di veridicità e correttezza del bilancio, alterando il risultato di amministrazione.
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Nota della Redazione
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