Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 15 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che il giudice dichiara anche d’ufficio, è una fattispecie estintiva di elaborazione giurisprudenziale che ricorre quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da valutare in relazione all’azione proposta e alle difese svolte. Alla cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento in autotutela non può correlarsi meccanicamente la compensazione delle spese, dovendosi applicare la regola della soccombenza virtuale. Ciò non comporta una automatica condanna alle spese, quando l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione. Laddove l’autotutela integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., essa può essere premiata con la compensazione delle spese o con una determinazione in forma più mite.
Il Fatto
Un ex dipendente di un ente locale, titolare di pensione di anzianità liquidata con il sistema misto, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti lamentando che nel computo del trattamento fossero stati omessi taluni periodi di servizio effettivamente prestati, con conseguente richiesta di rideterminazione della pensione.
Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di operare sulla base dei dati forniti dai datori di lavoro e che l’amministrazione datrice aveva aggiornato la posizione assicurativa solo nel 2023, a circa tre anni dalla cessazione del rapporto. Ricevuti i dati, l’Istituto ha riesaminato la pratica e riliquidato la pensione, con corresponsione degli arretrati e degli interessi legali. All’udienza il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’Istituto alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto ricostruito la fattispecie della cessazione della materia del contendere, qualificandola quale causa di estinzione del processo elaborata dalla prassi giurisprudenziale. Essa presuppone il venir meno dell’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Poiché il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita richiesto, la materia del contendere è stata dichiarata cessata.
La parte più rilevante della decisione riguarda le spese. Il giudice ha escluso che alla cessazione per autotutela possa correlarsi meccanicamente la compensazione, richiamando la regola della soccombenza virtuale, come affermato da Cass. civ., Sez. V, n. 18459 del 2023. Non si determina però una automatica condanna alle spese quando l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione.
La Corte ha poi richiamato l’orientamento secondo cui, quando l’annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., esso può essere premiato con la compensazione delle spese, come nelle pronunce Cass. civ., Sez. VI, n. 24841 del 2021 e Cass. civ., Sez. V, n. 33157 del 2023, o comunque con una determinazione in forma più mite.
Applicando tali principi, il giudice ha accertato che in sede amministrativa l’Istituto non era originariamente in condizione di provvedere correttamente per le omissioni dell’amministrazione datoriale, che ha depositato i documenti utili solo dopo l’instaurazione del giudizio e ben tre anni dopo il collocamento in quiescenza. Il ritardo, dunque, non è addebitabile all’INPS. Il processo si è svolto in un clima di sicura collaborazione dell’Istituto, la cui autotutela integra un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., applicabile al rito davanti alla Corte dei conti in quanto espressione di principi generali ex art. 7, comma 2, c.g.c..
Ne è derivato il rigetto della richiesta di condanna alle spese avanzata dal ricorrente e la declaratoria di sussistenza di gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite. La decisione si fonda sull’imputazione dell’errore originario a un soggetto terzo, ossia l’amministrazione datrice di lavoro, e non all’Istituto resistente.
Nota della Redazione
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