Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 68 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso del servizio dell’ufficio cui sono addetti. La figura del consegnatario con debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In assenza di tali presupposti difetta la legittimazione alla resa del conto giudiziale e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione rendicontata da un funzionario di un Comune in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la normativa sui consegnatari e sull’obbligo di resa del conto, ha investito il Collegio di alcune criticità: la gestione non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente avesse debito di custodia, ma conteneva una elencazione di beni in larga parte immobili, quali immobili, piazze, torre civica, impianti di illuminazione, scuole, terreni e fabbricati, oltre ad automezzi e attrezzature.
Il relatore ha concluso che il conto includeva beni dei quali deve farsi uso per il servizio dell’ufficio, per i quali sussiste un mero debito di vigilanza, non suscettibili di autonomo conto giudiziale. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto, rimettendosi al Collegio. L’agente contabile non è comparso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva dell’agente. Il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, figura che va inquadrata come agente amministrativo e non come agente contabile. Da tale qualificazione discende il difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il parametro normativo è offerto dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio dell’ufficio cui sono addetti. La disciplina è integrata dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nitidamente i due regimi. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza caratterizza invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dal conto giudiziale, ferma la rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
Nella fattispecie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. La Corte compensa le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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