Conti agenti riscossione improcedibili fino a scadenza termini inesigibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 160 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente della riscossione è improcedibile finché non siano spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità. In tale pendenza permane la possibilità di riavvio o prosecuzione dell’attività esecutiva, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite. Il conto giudiziale va valutato unitariamente quanto a riscossioni e versamenti del periodo di gestione. Solo alla scadenza dei termini il conto può dimostrare la situazione a credito, debito o pareggio. La declaratoria di improcedibilità non equivale a discarico e onera l’agente alla ripresentazione del conto nelle forme di legge. La compensazione delle spese è giustificata dalla definizione in rito su questione preliminare.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha promosso dieci giudizi di conto nei confronti dell’agente della riscossione, aventi ad oggetto i conti giudiziali di vari comuni calabresi, redatti per esercizi finanziari compresi tra il 2014 e il 2019. Con relazioni del settembre 2023 ha chiesto la fissazione dell’udienza, prospettando l’improcedibilità dei giudizi in applicazione di una giurisprudenza di appello, secondo cui il giudizio sul conto può essere reso solo quando scadano i termini per la riscossione dei residui attivi.
Con decreti presidenziali è stata fissata l’udienza di discussione, rinviata per legittimo impedimento del relatore. All’udienza del 17 aprile 2024, non comparso l’agente contabile, le parti presenti hanno concluso per la declaratoria di improcedibilità; il giudizio è stato riunito e posto in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza della Sezione Prima Centrale d’Appello, che ha affermato come la disciplina sulla resa del conto degli agenti contabili, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, vada coordinata, per gli agenti della riscossione, con la legislazione che fissa termini e presupposti del discarico in caso di inesigibilità. Trattandosi di rapporti non ancora esauriti, la pronuncia sul conto potrà essere resa quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, dovendo il conto essere valutato unitariamente.
Il relatore ha esteso tale impostazione alle plurime proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, susseguitesi nel tempo: dall’art. 10, comma 2-ter, d.l. n. 35/2013 e dall’art. 1, commi 684-687, legge n. 190/2014, alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10-quinquies, d.l. n. 148/2017, dall’art. 3, comma 20, d.l. n. 119/2018 e da ultimo dall’art. 1, comma 253, legge n. 197/2022.
La Corte richiama inoltre l’art. 68, comma 4, d.l. n. 18/2020, che ha differito le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate negli anni 2018-2021, rispettivamente al 31 dicembre 2023, 2024, 2025 e 2026. I conti in esame risultano presentati per la quasi totalità dal 2019 in poi, con gestioni dal 2018 in avanti, e dunque non avrebbero potuto essere depositati prima della fine del 2023.
Da tale quadro normativo si desume che, allo stato, non sussistono ictu oculi i presupposti per l’esame nel merito: non essendo spirati i termini per le dichiarazioni di inesigibilità, permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sul discarico. La Corte dichiara pertanto improcedibili i giudizi, fermo restando l’onere dell’agente di riscoprire e ripresentare il conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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