Giurisdizione contabile sul finanziamento pubblico distratto dal privato beneficiario e danno erariale integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 243 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile assume rilievo dirimente la natura pubblica delle risorse impiegate e delle finalità perseguite, non già la natura, pubblica o privata, del soggetto agente. L’erogazione di risorse pubbliche a un soggetto privato per la realizzazione di un programma predeterminato dall’ente finanziatore instaura un rapporto di servizio di natura funzionale, articolato in diritti e obblighi reciproci, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, esteso alla persona fisica titolare della ditta individuale beneficiaria. La rendicontazione non veritiera, anche solo parzialmente, comporta l’indebita percezione dell’intero contributo e l’obbligo di integrale restituzione; a maggior ragione quando vi sia totale assenza di rendicontazione e di supporto documentale. La distrazione dell’intera provvista mediante prelievi in contanti, la repentina cessazione dell’attività prima del vincolo triennale e l’omessa restituzione integrano dolo, che preclude l’applicazione del potere riduttivo e del limite al risarcimento di cui all’art. 1-octies della legge 7 gennaio 2026, n. 1.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il titolare di una ditta individuale, esercente attività di lavori edili, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di euro 25.000,00, pari all’anticipazione di un finanziamento agevolato di derivazione comunitaria erogato da Invitalia S.p.A. nell’ambito del programma «Selfiemployment», distratta per finalità diverse da quelle di concessione. La segnalazione della Guardia di Finanza aveva fatto emergere che il beneficiario aveva prelevato in contanti l’intera somma mediante ventisette operazioni bancomat e aveva cessato l’attività dopo appena cinque mesi dall’iscrizione al Registro delle imprese, senza presentare dichiarazioni fiscali né emettere fatture. L’ente erogatore aveva quindi revocato le agevolazioni. Il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per assenza di un rapporto di servizio, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione pregiudiziale, richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione contabile si radica in ragione della natura pubblica delle risorse e delle finalità perseguite. L’erogazione di risorse pubbliche a un privato per un programma predeterminato instaura un rapporto di servizio di natura funzionale, che copre sia la percezione dei contributi sia il loro utilizzo. Il collegamento funzionale è stato ritenuto sussistente nel caso del programma «Selfiemployment», cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, essendo il convenuto titolare della ditta destinataria del contributo. La Corte ha qualificato Invitalia S.p.A. quale società in house dello Stato, sicché la lesione del suo patrimonio, destinato a finalità pubblicistiche, integra danno erariale.
Sul merito, il Collegio ha accertato la violazione dell’art. 16 dell’Avviso pubblico, che impone al beneficiario di mantenere l’attività per almeno tre anni, di adottare un regime di contabilità almeno semplificata, di rimborsare le rate e di non destinare le somme a usi diversi dal programma. La condotta del convenuto — prelievi sistematici in contanti, cessazione anticipata dell’attività, omissione degli adempimenti contabili e fiscali — è stata qualificata come radicale deviazione causale rispetto alle finalità del finanziamento. La totale assenza di rendicontazione ha reso inapplicabile il principio per cui la rendicontazione parzialmente non veritiera comporta comunque l’obbligo di integrale restituzione: nella specie non vi era alcuna documentazione idonea a dimostrare la destinazione aziendale delle somme.
Quanto al danno, la Corte lo ha quantificato nell’intero importo dell’anticipazione erogata, pari a euro 25.000,00, integralmente distratta. Il prelievo immediato dei fondi in contanti, la rapida cessazione dell’attività, la mancanza di scritture contabili e l’omessa restituzione post-revoca hanno evidenziato una condotta preordinata a dissimulare l’inattuazione del progetto, integrando il dolo. Le allegazioni difensive circa difficoltà personali o presunte mancanze del consulente sono state ritenute mere asserzioni prive di riscontro probatorio.
La natura dolosa della condotta ha determinato l’esclusione del potere riduttivo e del limite al risarcimento introdotto dall’art. 1-octies della legge n. 1/2026, applicabile solo ai casi di colpa grave. Sull’importo capitale sono state riconosciute la rivalutazione monetaria dalla data di erogazione e gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza, qualificandosi l’obbligazione come debito di valore.
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Nota della Redazione
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